Poteri datoriali del dirigente scolastico e intervento sostitutivo senza accordo sindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15452 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di relazioni sindacali nel comparto scuola, i poteri datoriali del dirigente scolastico rispetto al singolo rapporto di lavoro non sono mediati dalla necessità di un previo accordo sindacale. La loro legittimità dipende dall’osservanza degli oneri di informazione ed esame congiunto sul piano sindacale e dalla conformità alle norme sostanziali di legge o di contrattazione collettiva. Il mancato accordo, quando consegua all’atteggiamento ostativo e ultimativo delle organizzazioni sindacali, integra il presupposto per l’intervento sostitutivo del dirigente ai sensi dell’art. 40, co. 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il ricorso per cassazione che non dia conto dell’incidenza causale dei fatti asseritamente trascurati dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c.

Il Fatto

Una organizzazione sindacale agiva in giudizio nei confronti di un dirigente scolastico, lamentando la condotta antisindacale per avere questi esercitato i poteri datoriali di microorganizzazione senza il previo accordo con le rappresentanze sindacali. Il ricorso ex art. 28 L. n. 300 del 1970 veniva accolto in primo grado con riferimento alla omessa preventiva informativa sull’assetto degli organici di fatto.

La Corte d’Appello, nel riformare la decisione, accertava che tra il dirigente e le organizzazioni sindacali si erano svolte una serie continua di riunioni, concluse senza esito per l’atteggiamento ostativo delle sigle sindacali. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce l’assetto dei poteri del dirigente scolastico dopo la riforma. Sul piano sindacale, l’esercizio dei poteri datoriali incontra soltanto gli obblighi di informazione ed esame congiunto. Sul piano dei diritti individuali, quei poteri sono legittimi nella misura in cui rispettino le regole sostanziali di legge o di contrattazione collettiva che li disciplinano. Ne deriva che il rifiuto di subordinare l’esercizio dei poteri datoriali al previo accordo con le organizzazioni sindacali è coerente con l’assetto normativo dei poteri attribuiti dalla riforma.

La Corte rileva che l’azione ex art. 28 L. n. 300 del 1970 era stata accolta solo quanto alla previa informativa sull’organico di fatto. Il ricorso per cassazione non chiariva però se e come tale aspetto interferisse, anche sul piano temporale, con l’esercizio dei poteri di microorganizzazione ancora controversi. Mancavano quindi elementi specifici e sufficienti per ravvisare una illegittimità. Del tutto generico era, del resto, il richiamo alla determinazione e alla riduzione degli organici.

Quanto all’esame congiunto, la Corte osserva che la serie continua di riunioni, fallite per l’intransigenza sindacale, assorbe ogni questione sul rispetto di quell’obbligo. E’ fisiologico, inoltre, che il provvedimento sostitutivo si estenda alle materie oggetto di contrattazione integrativa, poiché l’intervento sostitutivo ha proprio la funzione di sopperire al mancato accordo.

La Corte d’Appello aveva accertato, su base documentale e con richiamo a un verbale di seduta, l’atteggiamento ostativo ed ultimativo delle rappresentanze ancora a marzo, rispetto a un provvedimento sostitutivo di poco successivo. Non ogni disguido nella conduzione del negoziato rende il datore responsabile del mancato accordo. Le censure sui profili asseritamente trascurati restano apodittiche, perché il ricorso non ne spiega l’effettiva incidenza causale. Da qui l’inammissibilità di tali motivi per difetto di specificità.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *