Inammissibile in Cassazione la censura sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15471 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Tali apprezzamenti, se congruamente argomentati, sono insindacabili in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata. La doglianza che contesti la valutazione delle prove proposte dalle parti è inammissibile.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il risarcimento del danno da ingiustificato recesso, deducendo la nullità genetica del patto di prova apposto al contratto. Il Tribunale di Macerata, in accoglimento parziale della domanda, aveva condannato la società al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione.
La Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello della società e rigettato la domanda del lavoratore. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2735 cod. civ. sulla confessione stragiudiziale e dell’art. 116 cod. proc. civ., contestando la qualificazione della testimonianza come de relato actoris anziché come testimonianza diretta sulla confessione del legale rappresentante della società.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La Corte territoriale, nell’esercizio del potere valutativo riservatole, aveva esaminato anche la parte della deposizione resa quale testimone diretta, escludendo comunque che essa dimostrasse una confessione stragiudiziale del rappresentante della parte datoriale.
Il Collegio ha ribadito che è compito esclusivo del giudice di merito selezionare e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e assegnare prevalenza all’uno o all’altro mezzo istruttorio. Egli non deve discutere ogni singolo elemento né confutare tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento. A sostegno sono richiamati molteplici arresti, tra cui Cass. n. 11933/2003, Cass. n. 17097/2010, Cass. n. 19011/2017, S.U. n. 34476/2019 e Cass. n. 20553/2021.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., oltre alla mancata ammissione della registrazione fonica e all’omesso esame di fatti decisivi. Anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile: la violazione dell’art. 2697 cod. civ. rileva solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è censurabile solo l’aver posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune rispetto ad altre.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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