pubblico impiego e progressioni di carriera per personale stabilizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12457 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore stabilizzato ai sensi della legge n. 296/2006 deve essere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata tramite contratti a termine, ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE. Ai fini delle progressioni orizzontali, l’interpretazione del bando di selezione è compito riservato al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. La mancata correzione di un errore materiale della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Due lavoratori, già impiegati a termine presso l’Agenzia del Territorio dal 2001 e successivamente stabilizzati nel 2007, venivano trasferiti all’Agenzia delle Dogane nel 2012 a seguito di mobilità intercompartimentale. Essi impugnavano l’esclusione da due procedure di progressione orizzontale (da F3 a F4) indette nel 2014 e nel 2016, per mancato possesso dei requisiti di anzianità nella fascia F3.
Il Tribunale riconosceva il diritto all’anzianità per i periodi di lavoro a termine, ma rigettava le domande per mancato requisito di ruolo. La Corte d’Appello accoglieva il gravame, riconoscendo il diritto alla progressione dall’1/1/2016 con conseguente risarcimento del danno. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; i lavoratori resistevano con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. La sentenza impugnata si fondava su due distinte rationes decidendi: il principio di non discriminazione e l’interpretazione del bando, che non limitava il requisito di anzianità al solo rapporto di ruolo presso l’Agenzia delle Dogane.
Quanto all’interpretazione del bando, la Corte rileva che si tratta di attività riservata al giudice del merito. Il ricorrente può censurarla solo deducendo la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., applicabili tramite il rinvio dell’art. 1324 cod. civ. Il ricorso, invece, prospettava solo una diversa interpretazione, sollecitando un riesame del merito, senza indicare le norme violate e le ragioni dello scostamento dai canoni legali.
La Corte richiama i precedenti Cass. n. 6594/2018 e Cass. n. 15350/2017, confermando che non è consentito il riesame del merito in sede di legittimità. Anche le censure relative al principio di non discriminazione si risolvono nella prospettazione di circostanze di fatto diverse, non consentite in questa sede.
Il ricorso incidentale viene parimenti dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I lavoratori, infatti, hanno ottenuto la correzione dell’errore materiale della sentenza con ordinanza della Corte d’Appello di Venezia dell’8.09.2022, che ha inserito la statuizione sull’inquadramento in area II fascia F4, non impugnata dall’Agenzia.
La Corte applica il principio di Cass. n. 11204/2017, secondo cui l’interesse ad impugnare deve sussistere fino al momento della decisione. L’accoglimento dell’istanza di correzione determina l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente principale è condannata alle spese, con dazione atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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