Licenziamento del dirigente e soppressione del ruolo per riorganizzazione aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5628 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento del dirigente per soppressione del ruolo conseguente a riorganizzazione aziendale, il sindacato del giudice di legittimità non può investire la valutazione delle scelte imprenditoriali, salvo che le motivazioni addotte siano meramente pretestuose o discriminatorie. Il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, richieda una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti è inammissibile. Il licenziamento discriminatorio si distingue da quello ritorsivo: solo per il secondo è necessaria la prova del motivo illecito unico e determinante, mentre per il primo rileva la tutela di una categoria protetta e il regime probatorio indiziario. Le censure fondate su atti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurli nel ricorso.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 8/2022, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato l’impugnativa proposta dal dirigente avverso il licenziamento intimatogli nell’agosto 2016 dalla società datrice di lavoro, motivato da una riorganizzazione aziendale volta alla soppressione del ruolo di Direttore Amministrativo.
La Corte territoriale ha ritenuto provata la legittimità del recesso, escludendo la natura ritorsiva e discriminatoria e riconoscendo la giustificazione oggettiva basata sulla necessità di sopprimere la direzione per far confluire le relative attività presso la direzione generale. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentava l’omesso esame del verbale del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2016, dal quale sarebbero emersi dati atti a smentire la necessità della riorganizzazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che il vizio non può essere evocato quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.. In tal caso occorre indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità, onere non assolto dal ricorrente.
La Corte ha inoltre chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova può essere fatto valere solo mediante revocazione, mentre la diversa lettura del fatto probatorio va dedotta ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. solo in presenza di un’omissione totale o di un’erronea valutazione tale da rendere la decisione priva di fondamento logico-giuridico, richiamando Cass. SS.UU. n. 5792 del 2024.
Il secondo motivo denunciava il carattere discriminatorio del licenziamento, per la vicinanza politica del dirigente a un esponente istituzionale regionale, e la violazione del regime probatorio indiziario di cui all’art. 28 d.lgs. n. 150/2011. La Corte lo ha ritenuto infondato, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso il licenziamento ritorsivo per mancanza di prova del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. La doglianza, inoltre, non riproduceva nel ricorso la parte dell’atto di reclamo ove la censura discriminatoria era stata concretamente sottoposta, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., secondo Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019.
Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e della disciplina contrattuale collettiva, sostenendo che la soppressione del ruolo non escludesse il diritto del dirigente alla ricollocazione. La Corte lo ha dichiarato infondato, osservando che il ricorrente aveva omesso di trascrivere il contratto a tempo indeterminato e la lettera di incarico triennale, incorrendo in un difetto di autosufficienza. Quanto al contratto collettivo, la norma invocata riguardava l’ipotesi di revoca dell’incarico o mancata conferma, diversa dalla riorganizzazione aziendale oggetto di causa.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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