Inammissibile il ricorso del gestore idrico sulla domanda di manleva (Cass. civ. Sez. III n. 15625 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un singolo motivo di gravame, si sia in tal modo spogliato della potestas iudicandi sul merito della questione, le ulteriori argomentazioni sullo stesso merito devono considerarsi svolte ad abundantiam, perché prive di concreta incidenza sulla decisione adottata. Ne consegue che la parte soccombente è priva di interesse a impugnare quelle argomentazioni, non avendo cura di censurare la statuizione di inammissibilità, che costituisce la sola ratio decidendi del provvedimento. Il ricorso che investa il merito, anziché il capo assorbente, è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Alcuni utenti hanno convenuto davanti al giudice di pace il gestore del servizio idrico integrato di un ambito territoriale ottimale, lamentando l’erogazione di acqua non potabile, con valori di arsenico e fluoruri superiori ai limiti di legge, e chiedendo il risarcimento del danno e la restituzione parziale dei canoni versati. Il gestore ha chiamato in causa l’autorità d’ambito e la Regione, invocando la manleva. Il giudice di pace ha accolto in parte la domanda degli utenti e la manleva verso la Regione. In appello il Tribunale, dopo una pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione del giudice ordinario, ha rigettato la manleva perché proposta in modo generico, senza indicazione del titolo. Il gestore ricorre in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su tre motivi. Il primo denuncia l’errata statuizione in tema di giurisdizione sulla domanda di manleva. La Corte lo dichiara inammissibile, perché estraneo alla ratio decidendi: il giudice di merito, in ottemperanza alla statuizione di legittimità, si è attenuto alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il secondo e il terzo motivo, connessi, investono la violazione della disciplina sulla qualità delle acque destinate al consumo umano — d.lgs. n. 152/2006, d.lgs. n. 31/2001, O.P.C.M. 3921/2011 — e l’omesso esame di un fatto decisivo. Anch’essi sono inammissibili. Il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità della domanda di manleva per genericità, non essendo stato indicato il titolo: si tratta di ratio decidendi non impugnata, con la conseguenza che la censura sulla responsabilità della Regione è priva di decisività.

La Corte aggiunge un profilo ulteriore. Una volta dichiarata l’inammissibilità della domanda, il giudice si è spogliato della potestas iudicandi e non poteva decidere il merito, né rilevare il difetto di legittimazione passiva. La ricorrente è quindi priva di interesse ad impugnare il merito impropriamente inserito nella decisione.

Il principio è ribadito dal richiamo a Cass., Sez. Un., n. 24469 del 2013, Cass., Sez. III, n. 30393 del 2017, Cass., Sez. II, n. 101 del 2017, nonché a Cass., Sez. Un., n. 2155 del 2021 e ai conformi Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007, Cass., Sez. III, n. 27288 del 2022, Cass., Sez. I, n. 11675 del 2020, Cass., Sez. III, n. 17004 del 2015 e Cass., Sez. III, n. 15234 del 2007. Le argomentazioni sul merito, svolte dopo la dichiarazione di inammissibilità, restano ad abundantiam. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare la statuizione di inammissibilità, ciò che non ha fatto.

Il ricorso è dunque inammissibile in tutti i suoi motivi. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascun controricorrente, con la maggiorazione per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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