Detrazione Iva su immobile abitativo e verifica in concreto della strumentalità (Cass. civ. Sez. V n. 15617 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, in deroga al principio generale di detraibilità dell’imposta di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, l’art. 19-bis1, lett. i), del d.P.R. n. 633/1972 preclude la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita dei medesimi. Tuttavia, ove l’impresa non svolga tale attività, essa può comunque portare in detrazione l’Iva relativa all’acquisto di un fabbricato abitativo purché provi, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione è in concreto inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa e destinata, almeno in prospettiva, a procurarle un lucro. La natura strumentale del bene acquistato non va valutata in astratto, con riferimento alla sola classificazione catastale o all’oggetto dell’attività, ma in concreto, accertando se lo stesso costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio di detta attività.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. Quest’ultimo aveva recuperato a tassazione, per il 2010, l’Iva indebitamente detratta da un contribuente in relazione a fatture emesse per anticipi su un preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio.

Secondo l’Amministrazione difettava il requisito della strumentalità e inerenza, non essendo l’immobile ancora adibito all’attività professionale e risultando censito in catasto in categoria signorile (A/1). Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendola priva di pregio in quanto il ricorso è autosufficiente e sviluppa una sintesi chiara dell’intera vicenda processuale. Nel merito, il primo motivo del ricorso principale è infondato: la Commissione regionale ha affermato che, benché la variazione di categoria catastale da A/1 ad A/10 fosse successiva al 2010, ai fini della detraibilità rileva non la categoria catastale ma l’effettiva destinazione dell’immobile, anche in funzione programmatica.

La Corte richiama la giurisprudenza sulle ipotesi di motivazione apparente, precisando che essa ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nella specie l’apparato argomentativo supera il minimo costituzionale, avendo la Commissione ritenuto sostanzialmente provata la destinazione dell’immobile ad uso ufficio prescindendo dalla categoria catastale.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce il sistema: in deroga al principio generale di detraibilità, l’art. 19-bis1, lett. i), del d.P.R. n. 633/1972 preclude la detrazione per gli immobili abitativi, salvo le imprese di costruzione o rivendita. Ove l’impresa non svolga tale attività, può comunque detrarre l’Iva a condizione di provare, con elementi oggettivi, l’inerenza all’esercizio effettivo dell’attività e la destinazione a procurarle un lucro, con onere probatorio rafforzato.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale sulla neutralità dell’imposizione e sull’intenzione del soggetto passivo, nonché il principio consolidato espresso dall’ordinanza n. 5559 del 2019: la natura strumentale del bene va valutata in concreto, accertando che esso costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio dell’attività. Il motivo non coglie la ratio decidendi e tende a una nuova interpretazione di questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

Rigettato il ricorso principale, la Corte dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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