Mutuo di scopo configurabile solo se la destinazione coinvolge l’interesse del finanziatore (Cass. civ. Sez. I n. 15695 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo di scopo convenzionale, quale deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 cod. civ., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo verso il mutuante in ragione dell’interesse, diretto o indiretto, di quest’ultimo a una specifica modalità di utilizzazione delle somme. Solo in tal caso la clausola di destinazione incide sulla causa del contratto e la sua inosservanza ne determina la nullità ex art. 1418 cod. civ. La mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento è erogato, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è sufficiente a qualificare il mutuo come di scopo, restando semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio.

Il Fatto

Il Fallimento di una società aveva visto respingere dal giudice delegato, per ritenuta nullità del mutuo “di scopo” per distrazione dell’impiego, l’istanza di ammissione al passivo di un credito ipotecario vantato da una cessionaria, derivante da un contratto di mutuo stipulato dalla banca cedente con la società poi fallita.

Il Tribunale di Lecce, accolta solo in parte l’opposizione ex art. 98 l. fall., aveva confermato la qualificazione del contratto come mutuo di scopo e la sua nullità per deviazione dalla causa concreta: le somme erogate, destinate all’acquisto di un ramo d’azienda, erano state in realtà impiegate quasi interamente per ripianare lo scoperto di conto corrente. Il credito era stato ammesso al chirografo, a titolo di ripetizione di indebito, per il solo residuo capitale maggiorato degli interessi legali. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1813 cod. civ. La clausola contrattuale che imponeva l’utilizzo del finanziamento per un determinato programma di investimenti non era, secondo la tesi, sufficiente a qualificare il mutuo come di scopo: a tal fine occorre che la destinazione coinvolga anche l’interesse, diretto o indiretto, del finanziatore.

La Corte ritiene il motivo fondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo definito la figura del mutuo di scopo, legale e convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale. Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria: procurare al mutuatario mezzi destinati a un’utilizzazione vincolata. La nullità per mancanza di causa sussiste se, e solo se, quella destinazione non sia rispettata (Cass. n. 25793 del 2015, nonché Cass. nn. 317/2001, 12123/1990, 2876/1988).

Il collegio richiama poi l’orientamento più recente: il mutuo di scopo convenzionale si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo verso il mutuante in ragione dell’interesse di questi a una specifica modalità di utilizzazione delle somme. È in tale ipotesi che la clausola di destinazione incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo a nullità (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).

Detto altrimenti, la qualificazione è possibile solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore; l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale, non basta. Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, avendo qualificato come di scopo il contratto senza accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice alla destinazione delle somme.

Ne deriva la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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