Interpretazione dell’atto negoziale e sindacato di legittimità in materia tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 7434 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto negoziale costituisce tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, salvo che ricorra la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ. e seguenti, oppure un vizio di motivazione non idoneo a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito. Per far valere la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente le regole asseritamente violate e precisare in qual modo il giudice del merito se ne sia discostato. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente denuncia della violazione delle norme ermeneutiche, si risolva nella proposta di una interpretazione diversa degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito.
Il Fatto
Un notaio riceveva un avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni relativo a un atto di accettazione di reintestazione fiduciaria conseguente all’estinzione di un mandato. L’Ufficio riteneva che l’atto integrasse un vero e proprio ritrasferimento del bene e non un mero atto ricognitivo dell’avverata condizione risolutiva, applicando le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
Il contribuente impugnava l’avviso invocando l’art. 4 della tariffa allegata al T.U.R., relativo alla trascrizione di atti che non determinano trasferimento di diritti su beni immobili. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 4 della tariffa allegata al T.U.R., sostenendo che l’atto notarile non aveva comportato alcun trasferimento del bene, ma era destinato soltanto a dare pubblicità nei registri immobiliari alla risoluzione del mandato, per la corretta intestazione catastale.
La Corte osserva che la C.T.R. ha accertato in punto di fatto, con argomentazioni adeguate e congrue, che l’atto ha prodotto l’effetto di un vero e proprio trasferimento di ritorno del diritto immobiliare dalla sfera del mandatario a quella del mandante, con conseguente applicazione delle imposte in misura proporzionale.
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui l’interpretazione del negozio è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità fuori dai casi di violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione inadeguata. Per dolersi della violazione dei canoni non basta invocarli: occorre indicare le regole violate e chiarire come il giudice se ne sia discostato, con la conseguenza che è inammissibile il motivo che si risolva nella proposta di una diversa interpretazione. A tal fine la Corte richiama Cass. n. 22536 del 2007, Cass. n. 15604 del 2007, Cass. n. 4178 del 2007, Cass. n. 7500 del 2007 e Cass. n. 24539 del 2009, precisando che non deve essere l’unica interpretazione possibile, ma una delle possibili e plausibili.
Nel caso concreto, il ricorrente — pur invocando la pronuncia Cass. n. 11401 del 2019, qualificata come mero precedente non vincolante — non ha denunciato alcuna violazione delle norme ermeneutiche, ma ha sollecitato una rivalutazione delle risultanze fattuali e documentali, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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