Motivazione apparente della CTR sul regime Iva degli enti non commerciali (Cass. civ. Sez. V n. 15694 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza, la decisione con cui il giudice di appello, pur richiamando gli elementi emersi in sede di controllo, si limiti ad affermare in modo apodittico la natura istituzionale delle prestazioni rese dall’associazione di categoria e l’irrilevanza dell’erronea dichiarazione Iva, senza confrontarsi con le contestazioni dell’Ufficio. Ai fini della qualificazione delle prestazioni come non imponibili rilevano, in via eccezionale, il concorso della strumentalità dell’attività ai fini istituzionali e lo svolgimento della stessa in favore dei soli soci, verso corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. L’attività svolta con specifica organizzazione, e ogni altra diversa dall’agevolazione, rientra nel regime impositivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione di categoria una cartella di pagamento ai fini Iva, interessi e sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello Iva 2017 per l’annualità 2016. L’ente aveva indicato operazioni imponibili per prestazioni di servizi contabili, amministrativi e fiscali rese ai propri associati, senza versare l’imposta e senza presentare dichiarazioni integrative o correttive.
La contribuente impugnava la cartella deducendo l’erroneità della dichiarazione, trattandosi di operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/72. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente, che aveva dedotto la notifica della sentenza di appello a mezzo PEC in data 30.11.2022, senza però fornire ulteriori elementi dimostrativi. Richiamando le Sezioni Unite n. 9005 del 16.04.2009, la Corte ribadisce che la verifica della procedibilità precede quella dell’ammissibilità.
Poiché il ricorrente non aveva allegato la notifica e l’eccezione non risultava supportata da elementi probatori, la Corte ritiene esercitato il diritto di impugnazione entro il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., superando così l’eccezione.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. In via generale, sono considerate effettuate nell’esercizio di impresa le prestazioni di servizi rese dalle associazioni agli associati verso corrispettivi specifici. In via eccezionale, la qualificazione commerciale è esclusa quando le prestazioni siano effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni di categoria, sempre che ricorrano due condizioni: l’esclusione della qualificazione dell’attività come commerciale e lo svolgimento della stessa in favore dei soli soci.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento (Cass. n. 19839/2005, Cass. n. 20073/2005, Cass. n. 2680/2004, Cass. n. 6340/2002, Cass. n. 3850/2000, Cass. n. 4964/2000, Sez. V n. 15474 del 2018, Cass. n. 22142 del 2022) e richiama l’art. 149 d.P.R. n. 917 del 1986 sulla perdita della qualifica di ente non commerciale.
Quanto al denunciato vizio di motivazione apparente, le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 07.04.2014 hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La motivazione meramente assertiva è viziata per apparenza.
Nel caso concreto, la CTR aveva richiamato gli elementi emersi in sede di verifica — titolarità della partita Iva dal 1999, dichiarazione Iva e tenuta dei registri, mancata tenuta di contabilità distinta, compilazione dei quadri VL e VH, indicazione di operazioni imponibili per euro 298.577,00 con imposta di euro 65.687,00 — ma si era limitata ad affermare apoditticamente la natura istituzionale dell’attività, senza confrontarsi con le contestazioni dell’Ufficio sul comportamento univoco e concludente della contribuente diretto a non usufruire del regime agevolato. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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