Servitù di passaggio: apparenza e insindacabilità del fatto in cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 7643 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario per l’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, consiste nella presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all’esercizio del passaggio e rivelanti in modo non equivoco il peso gravante sul fondo servente. Non basta l’esistenza di una strada o di un percorso idonei: occorre un quid pluris che dimostri la specifica destinazione di quel tracciato a dare accesso al fondo preteso dominante attraverso il preteso servente. Integra il vizio di violazione di legge la sola erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, restando estranea al sindacato di legittimità la dedotta erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente — meglio, l’attrice — agisce per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio pedonale e con veicoli a motore sulla corte retrostante la propria abitazione, in alternativa chiedendo la costituzione di una servitù coattiva o, in subordine, la declaratoria di servitù per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 89/2012, accoglie la domanda sul presupposto della destinazione del padre di famiglia.
La Corte d’appello di Ancona, in riforma, respinge le domande: esclude la prova del ventennio utile all’usucapione, qualifica il transito come frutto di mera tolleranza e nega l’apparenza della servitù. Disattende poi la doglianza sull’omessa pronuncia relativa alla servitù coattiva, proposta in primo grado in modo generico e senza deduzione dei relativi presupposti. La soccombente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1031, 1061 e 1158 cod. civ. e motivazione apparente, assumendo che la testimonianza raccolta proverebbe il transito ventennale continuo e pacifico. La Corte richiama il principio consolidato — Sez. I n. 3340 del 2019, Sez. I n. 24155 del 2017, Sez. L n. 195 del 2016 — per cui il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene al merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Nella specie il rilievo investe l’apprezzamento delle prove.
Quanto alla motivazione apparente, la Corte ricorda che essa ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture — Sez. Un. n. 2767 del 2023, Sez. Un. n. 22232 del 2016, Sez. Un. n. 16599 del 2016. Nel caso la motivazione esiste: la Corte territoriale ha esaminato la testimonianza e l’ha ritenuta non decisiva per la frequentazione saltuaria dei luoghi almeno fino al 1986.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, contestano la ritenuta insussistenza dell’apparenza e l’omesso esame di un sentiero in ghiaia. La Corte richiama Sez. II n. 17380 del 2023 e Sez. VI-2 n. 11834 del 2021: al fine della destinazione del padre di famiglia rileva lo stato di fatto esistente al momento della cessazione dell’appartenenza dei fondi al medesimo proprietario, e l’apparenza richiede opere permanenti rivelanti in modo non equivoco il peso sul fondo servente, non bastando un percorso idoneo senza la dimostrazione della specifica destinazione al passaggio. La Corte d’appello, con insindacabile accertamento di fatto, ha escluso segni visibili e opere stabili preesistenti alla divisione del 1973.
Il quarto motivo censura il diniego della servitù coattiva ex artt. 1051 e 1052 cod. civ. La Corte ribadisce che l’art. 1052 cod. civ. può essere invocato anche a tutela di esigenze abitative, secondo il mutamento di prospettiva segnato dalla Corte costituzionale n. 167 del 1999, ma a condizione che sussista l’assenso dell’autorità di vigilanza e che il passaggio non comporti un sacrificio maggiore per il fondo servente rispetto al beneficio — Sez. II n. 14103 del 2012. Nel caso la Corte d’appello ha accertato, con valutazione non sindacabile, il maggior sacrificio rispetto al beneficio, essendovi sul fondo dominante un solo albero di ulivo.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Nota della Redazione
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