Litispendenza: la pendenza del giudizio va valutata al momento della decisione (Cass. civ. Sez. III n. 15879 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di litispendenza presuppone che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione e non sia stato definito con sentenza passata in giudicato. Il presupposto processuale della litispendenza non si cristallizza al tempo della notificazione dell’atto introduttivo, ma va accertato con riferimento al momento in cui il giudice decide. La mancata produzione della certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non impedisce di ritenere provato il passaggio in giudicato quando la relativa formazione sia oggetto di esplicita ammissione della controparte, non essendo sufficiente la mera non contestazione.
Il Fatto
Nel 2005 il ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale di Grosseto, contestando il diritto della società di agire in executivis in forza di un decreto ingiuntivo del 1990, recante un credito che assumeva prescritto. Dopo una prima decisione favorevole all’opponente, la Corte d’appello di Firenze ne dichiarava la nullità e rimetteva la causa al primo giudice.
Nel processo riassunto la società opposta eccepiva la litispendenza rispetto a un giudizio promosso dal medesimo opponente davanti al Tribunale di Firenze, avente ad oggetto la perdita di efficacia del titolo esecutivo per prescrizione. Il Tribunale di Grosseto, con l’ordinanza del 28/6/2023, dichiarava la litispendenza e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. Il ricorrente proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla premessa indicata dal P.M., che richiama Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 41505 del 24/12/2021: costituisce presupposto indefettibile della declaratoria di litispendenza che il giudizio preventivamente adito sia ancora pendente al momento della decisione, e non già al momento dell’introduzione della causa.
Su questo punto si appunta l’errore del giudice di merito, che aveva invece ancorato la valutazione al tempo della notificazione dell’atto introduttivo, qualificando la litispendenza come presupposto processuale da apprezzare in quel momento.
La Corte rileva poi che manca agli atti la prova del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1286 del 22/6/2021, costituita dalla certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. Alla mancata produzione di tale certificazione può però ritenersi equipollente l’esplicita ammissione della controparte circa l’intervenuta formazione del giudicato, secondo quanto precisato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36258 del 28/12/2023, Rv. 669781-01, che ha escluso l’equivalenza della mera non contestazione.
Nel caso concreto la società, nelle note difensive presentate all’udienza, aveva affermato che la sentenza della Corte d’appello di Firenze non era più impugnabile per decorrenza del termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con conseguente irrevocabilità della pronuncia del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato prescritto il credito, invocando gli effetti del giudicato e le preclusioni da esso derivanti.
Tale affermazione integra l’ammissione esplicita richiesta e rende manifesto l’errore del giudice di merito. Il ricorso è dunque accolto, l’ordinanza impugnata è annullata e la Corte dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Grosseto, rimettendo al giudice di merito la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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