Preavviso di rigetto non conclude il procedimento di emersione (Cass. civ. Sez. I n. 17709 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione lavorativa, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è atto endoprocedimentale e non conclusivo: esso comunica i motivi ostativi all’accoglimento e consente all’istante di presentare osservazioni e documenti. Ne consegue che, pendente il procedimento di emersione, opera la sospensione dell’espulsione disposta dall’art. 103, comma 17, del d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, salvo i casi espulsivi ivi eccettuati. Il giudice di merito che qualifichi il preavviso come provvedimento definitivo viola dette disposizioni e la sua decisione va cassata con rinvio.
Il Fatto
Un cittadino straniero proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano. Il Giudice di pace respingeva l’opposizione rilevando che il provvedimento espulsivo era sorretto da idonea motivazione, con riferimento all’ingresso e al trattenimento irregolare sul territorio nazionale, alle dichiarazioni rese in sede di foglio notizie e all’esito della domanda di emersione, definita con preavviso di rigetto notificato al datore di lavoro.
Il ricorrente impugnava in cassazione il provvedimento, deducendo un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 103, comma 17, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ritiene fondato il motivo. Il punto di partenza è la constatazione, pacifica, che il ricorrente avesse in corso un procedimento di emersione al momento dell’adozione del provvedimento espulsivo. Da ciò deriva l’applicazione della regola posta dall’art. 103, comma 17, del d.l. n. 34/2020, secondo cui, nelle more della definizione dei procedimenti previsti dal medesimo articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal comma 10.
Il Giudice di pace, invece, ha considerato il preavviso di rigetto come atto conclusivo del procedimento amministrativo di emersione. L’errore è evidente: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 configura quel preavviso come comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, adempimento previsto per consentire all’istante di presentare per iscritto osservazioni e documenti.
Il mancato accoglimento di tali osservazioni è soltanto eventuale e, in ogni caso, deve essere specificamente motivato. Il procedimento può quindi concludersi in modo diverso da quanto preannunciato, come il ricorrente deduce essere avvenuto, avendo rappresentato l’insussistenza di motivi ostativi e avendo allegato il rilascio del permesso di soggiorno all’esito dell’istanza.
La Corte sottolinea inoltre il profilo di contraddittorietà della condotta del giudice di merito: il procedimento di opposizione all’espulsione è stato sospeso e più volte rinviato in attesa della definizione della pratica di emersione, per poi essere concluso sulla sola base del preavviso di rigetto, senza verificarne l’esito effettivo. La decisione è pertanto cassata, con rinvio al Giudice di pace di Milano, in persona di magistrato diverso, perché accerti in che termini si sia concluso il procedimento di emersione e se sia stato rilasciato il permesso di soggiorno.
Nota della Redazione
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