Regolamento di competenza e sezione specializzata imprese nei contratti bancari (Cass. civ. Sez. I n. 1385 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di ufficio di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., è proponibile dal giudice che riceve il processo in riassunzione anche quando le parti non abbiano impugnato la declinatoria del giudice originariamente adito, purché la controversia sia regolata da un criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione. Ai fini della competenza della sezione specializzata per le imprese, ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003, la domanda di accertamento dell’usurarietà del conto corrente, della violazione degli artt. 117 e 125 Tub e di condanna della banca alle restituzioni non ha causa petendi nel rapporto societario e resta estranea alla competenza specializzata. Né opera la connessione ex artt. 31 e ss. cod. proc. civ. con l’azione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, mancando identità di oggetto e di soggetti, poiché in un giudizio sono parti i fideiussori e nell’altro la società mutuataria debitrice principale.

Il Fatto

Una società veicolo, per il tramite di una mandataria, ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti di tre soggetti per una somma di denaro. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, chiedendo l’accertamento dell’usurarietà del conto corrente, della violazione degli artt. 117 e 125 Tub e la condanna della banca alle restituzioni, oltre alla declaratoria di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.

Il Tribunale di Gela ha declinato la competenza. Riassunta la causa, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ha proposto regolamento di ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., sostenendo il difetto della propria competenza per materia sulle domande diverse da quella sulla fideiussione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del Procuratore Generale. Il regolamento è proponibile anche se le parti non hanno impugnato la declinatoria e hanno riassunto il processo, giacché l’art. 45 cod. proc. civ. abilita il giudice della riassunzione a sollevare conflitto quando la controversia è regolata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile che non radica la competenza presso di lui.

Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 15138/16) per affermare che la competenza specializzata presuppone un criterio effettivamente esistente. Nel caso concreto, la causa petendi delle domande sull’usurarietà del conto e sulle restituzioni non è ravvisabile nel rapporto societario richiesto dall’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, come già chiarito da Cass. n. 22149/2020.

Quanto alla fideiussione, l’azione di nullità per violazione della normativa antitrust involge effettivamente la competenza della sezione specializzata. Manca però la connessione ex artt. 31 e ss. cod. proc. civ. con le altre domande, non ravvisandosi identità di oggetto né di soggetti: in una causa figurano i fideiussori, nell’altra la società mutuataria debitrice principale.

Il Tribunale di Napoli ha dunque correttamente scisso i due profili. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Gela in relazione alla domanda di nullità del mutuo per interessi usurari. Il regime delle spese resta regolato dalla decisione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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