Equa riparazione, non serve la procura speciale dopo la riforma del 2012 (Cass. civ. Sez. II n. 18305 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di equa riparazione non deve più essere proposta da un difensore munito di procura speciale. A seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, e dalla l. n. 208/2015, l’art. 3, primo comma, l. n. 89/2001 e l’art. 5-ter, secondo comma, richiamano l’art. 125 c.p.c., ma non riproducono più la previsione della procura speciale. Resta ferma la necessità della difesa tecnica ex art. 82 c.p.c. La specialità del mandato può desumersi dalla collocazione topografica dell’atto e, nel processo telematico, dall’allegazione della copia digitalizzata della procura al messaggio p.e.c. di notifica o alla busta telematica di deposito.
Il Fatto
Gli eredi di una lavoratrice, la cui dante causa aveva promosso nel 2005 un processo di lavoro durato oltre quindici anni, propongono ricorso per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata del processo. Il consigliere designato dal Presidente della Corte d’Appello dichiara inammissibile il ricorso originario per difetto di procura; l’opposizione viene rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli.
La Corte territoriale rileva che la procura analogica rilasciata al difensore non era specificamente riferita al procedimento, recando la sola indicazione di un generico “giudizio di equa riparazione ex l. 89/2001”; che la copia informatica per immagine, depositata telematicamente, era priva di attestazione di conformità; che la procura non era materialmente congiunta al ricorso. Il termine ex art. 182, secondo comma, c.p.c. assegnato per sanare i difetti non era valso allo scopo, essendo stata depositata una copia con il medesimo testo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 83 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 3 e 5-ter l. n. 89/2001. I ricorrenti sostengono che la procura era specifica e che, in ogni caso, il testo vigente della legge non richiede più la procura speciale, richiamando la sentenza n. 5465/2017.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’originario art. 3, secondo comma, l. n. 89/2001 prescriveva che la domanda fosse proposta con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dopo gli interventi del d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, e della l. n. 208/2015, il richiamo all’art. 125 c.p.c. è rimasto, ma la previsione della procura speciale è caduta. Lo conferma la sentenza n. 5465/2017, che legge nella riforma un’ottica di semplificazione del contenzioso.
Resta ferma la necessità della difesa tecnica ex art. 82 c.p.c.. La Corte precisa che un inciso di un proprio precedente, da cui potrebbe ricavarsi il contrario, è frutto di un refuso, essendo immediatamente preceduto dall’affermazione di continuità con la sentenza n. 5465/2017. Nel caso concreto la procura, per la sua formulazione, non poteva dirsi invalida perché non speciale.
La procura era comunque riferibile allo specifico ricorso: le copie informatiche per immagine erano state depositate telematicamente e la copia della procura era stata notificata al Ministero mediante allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. Richiamando le Sezioni Unite n. 36057/2022 e la n. 2077/2024, la Corte applica al ricorso in esame i principi elaborati per il ricorso per cassazione: la specialità è desumibile dalla collocazione topografica, e l’allegazione telematica di una copia digitalizzata della procura, con sottoscrizione autografa e autentica del difensore, integra l’ipotesi di procura speciale in calce ex art. 83, terzo comma, c.p.c.
Non può dunque condividersi l’affermazione di inammissibilità dell’opposizione per difetto di procura. Il ricorso è accolto, il decreto impugnato è cassato e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.