Rimborso crediti Irpeg e obbligo di non eccepire la prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 15917 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. Tale obbligo è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Esso non è però perpetuo: cessa dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore della legge stessa, fissata al 1° gennaio 2004. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio oltre quel limite temporale è legittima, mentre è illegittima se proposta prima.

Il Fatto

Nel 1989 la banca presentava la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 1988, evidenziando un credito Irpeg. Nel 1994 la società, nel frattempo mutata nella denominazione, chiedeva l’estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato; nel 1996 riceveva titoli per una parte soltanto dell’importo. Nel 2005 l’istituto, in qualità di incorporante, sollecitava la restituzione della residua parte del credito con gli interessi. L’Agenzia demandava a un Ufficio subordinato di riferire, ma nessuna relazione veniva inviata alla contribuente.

Nel 2018 la società inoltrava un nuovo sollecito di rimborso. L’Ufficio, senza contestare nel merito l’esistenza del credito, emetteva un provvedimento di diniego fondato sulla prescrizione decennale. La contribuente impugnava il diniego. La Commissione tributaria provinciale annullava parzialmente il provvedimento, riconoscendo il rimborso ma limitando gli interessi. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva il gravame dell’Agenzia e dichiarava il credito prescritto. La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, perché il collegio di secondo grado avrebbe riconosciuto all’Agenzia la facoltà di eccepire la prescrizione. La ricorrente osserva che il tenore letterale della disposizione non offre alcun appiglio per sostenere che l’astensione dall’eccezione costituisca una semplice facoltà anziché un obbligo.

Il ricorso censura inoltre il percorso del giudice di merito, che avrebbe trascurato la giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, ordinanza n. 112 del 2013, aveva già riconosciuto che il testo della legge non consentiva altra interpretazione se non quella dell’imputazione all’Agenzia di un obbligo di provvedere al rimborso, escludendo una lettura alternativa conforme a Costituzione.

La Corte ritiene fondato il motivo. Richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 12284 del 07/05/2024, che ha enunciato il principio secondo cui la norma pone un vero obbligo di non far valere la prescrizione, rilevabile anche d’ufficio, ma destinato a cessare dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge.

Il credito fatto valere era inserito in una dichiarazione dei redditi del 1989, per la quale non occorreva alcuna istanza di rimborso. La richiesta del residuo risale al 2005, seguita da un sollecito nel 2018. La norma, interpretata come contro-eccezione capace di paralizzare l’eccezione di prescrizione, assume quindi valenza determinante nella fattispecie.

La sentenza impugnata è annullata. Assorbiti i restanti motivi, la Corte dispone il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché si adegui al principio enunciato e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *