L’inerzia dell’Amministrazione non integra l’esimente per il contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 19816 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esimente di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 212/2000, in tema di protezione del legittimo affidamento del contribuente, non è integrata dal mero decorso del tempo o da un comportamento meramente passivo dell’Amministrazione finanziaria, richiedendo invece un contegno attivo, idoneo a ingenerare nella contribuente la convinzione della fondatezza della propria condotta. L’assenza del provvedimento attuativo di una disciplina secondaria, per la cui adozione non sia previsto un termine e che consenta un’attuazione progressiva, non costituisce un fatto direttamente conseguente a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione, né è idonea a radicare un affidamento tutelabile quando l’Ufficio abbia sempre risposto negativamente alle istanze del contribuente. La forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, quale causa di non punibilità, richiede la sussistenza di un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee al contribuente) e di un elemento soggettivo (dovere di premunirsi con misure appropriate), non potendo la mera crisi di liquidità, ancorché grave, integrare l’esimente. Ai fini dell’esclusione della punibilità rileva, ex art. 10, comma 2, l. n. 212/2000, esclusivamente il difetto di colpevolezza per errore scusabile dipendente da oggettive condizioni di incertezza normativa, non anche la situazione di difficoltà finanziaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di liquidazione per imposta di registro, a seguito della decadenza da un’agevolazione goduta all’atto dell’acquisto di un immobile. La società, invocando la possibilità di compensare il debito con propri crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997 e del d.m. 8 novembre 2011, chiedeva all’Ufficio di procedere all’estinzione dell’obbligo, non essendo stato ancora emanato il provvedimento attuativo che il decreto ministeriale subordinava all’operatività della compensazione.
L’Amministrazione rispondeva negativamente, evidenziando l’assenza del provvedimento. Divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, veniva notificata una cartella di pagamento per le somme dovute, comprensive di sanzioni per tardivo versamento. La società proponeva ricorso avverso la sola sanzione, eccependo la violazione dell’art. 10, comma 2, l. n. 212/2000 e ravvisando un ritardo dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento, tale da aver impedito la tempestiva compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la fondatezza della censura dell’Agenzia, la quale contestava la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 212/2000. Richiamando il costante orientamento in tema di legittimo affidamento, la Corte ha precisato che la tutela è subordinata alla presenza di un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione in senso favorevole al contribuente, alla sua buona fede e all’esistenza di circostanze specifiche indicanti detti presupposti.
Nel caso di specie, l’attività dell’Amministrazione non era apparente ma reale e non favorevole al contribuente, avendo l’Ufficio sempre risposto negativamente alle istanze. La Corte ha inoltre condiviso le osservazioni del Procuratore Generale, evidenziando come il solo decorso del tempo e un comportamento meramente passivo non siano idonei a configurare l’esimente, essendo necessaria la prova di un contegno attivo e fuorviante dell’Amministrazione.
Quanto al secondo motivo, concernente l’applicabilità dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, la Corte ne ha affermato la fondatezza, ricordando che la nozione di forza maggiore richiede sia un elemento oggettivo, ossia circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia un elemento soggettivo, correlato al dovere di premunirsi contro le conseguenze dell’evento. La mera crisi di liquidità, anche se grave, non integra la causa di non punibilità.
La Corte ha infine dichiarato assorbito il terzo motivo e, decidendo nel merito, ha respinto l’originario ricorso della contribuente, cassando la sentenza impugnata e condannando la società alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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