Inammissibili i motivi di ricorso per doppia conforme e aspecificità (Cass. civ. Sez. V n. 779 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello confermativa, l’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. rende inammissibile il motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. quando il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità. La doppia conforme ricorre non solo quando le due decisioni siano interamente corrispondenti, ma anche quando siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori. Il motivo che, sotto le insegne della violazione di legge, contrapponga una ricostruzione del fatto diversa da quella del giudice di merito è inammissibile, perché l’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea all’esatta interpretazione della norma.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Lecce l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato il credito di imposta utilizzato per nuovi investimenti produttivi. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, confermava la decisione di primo grado. Il giudice di appello riteneva che il contribuente avesse comprovato l’acquisto del bene strumentale anteriormente all’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del d.l. n. 138/2002, che aveva segnato il passaggio dal regime automatico a quello autorizzativo dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione di plurime disposizioni civilistiche e della legge agevolativa. Il contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’individuazione del momento in cui l’investimento poteva dirsi avviato, da collocarsi, secondo la ricorrente, non nella ricezione della conferma d’ordine, bensì nella stipula del contratto di leasing, avvenuta il 29 luglio 2002. La Corte lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., vertendosi nell’ipotesi della doppia conforme.
Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta (Cass., 09/03/2022, n. 7724). Ha poi ribadito che il ricorso ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità (Cass., 28/02/2023, n. 5947).
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Esso è risultato carente del requisito della specificità ex art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., non ricostruendo compiutamente l’iter che portò alla conclusione del contratto contestato e riportando solo parzialmente il contenuto del fax del 1° luglio 2002.
La Corte ha inoltre osservato che, sotto le insegne del vizio di violazione di legge, il motivo intendeva in realtà contrapporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito. Ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., 14/01/2019, n. 640; conforme Cass., 04/03/2022, n. 7187).
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo. La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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