Redditi illeciti s.a.s. imputati a tutti i soci con sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 16257 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società di persone i redditi sono imputati per trasparenza a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e in proporzione alla quota di partecipazione, poiché la società non è soggetto passivo dell’imposta sul reddito. Il maggior reddito accertato nei confronti della società va dunque imputato al socio anche se derivante da attività illecita di altri soci, sempre che gli atti siano pertinenti all’oggetto sociale e non si tratti di operazioni estranee a esso. L’imputazione opera pure per il socio accomandante di s.a.s., al quale nessuna estraneità alla gestione giova sul piano fiscale. La sanzione per infedele dichiarazione si applica anche all’accomandante, ma non per mera volontarietà: la colpa consiste nell’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo sui bilanci societari.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria notificava al socio accomandante di una s.a.s. quattro avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009, recuperando a imposizione Irpef, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., i redditi accertati nei confronti della società.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per il triennio 2006-2008, ritenendo l’amministrazione decaduta dal potere accertativo verso il socio, e confermava la ripresa per il 2009 annullando però le sanzioni. La Commissione tributaria regionale rigettava sia l’appello dell’ufficio sia quello incidentale del contribuente. Propongono ricorso per cassazione, separatamente, l’Agenzia delle entrate e il contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i ricorsi, notificati nella stessa data, individuando quello principale nel ricorso depositato per primo. Preliminarmente rileva che il contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 per gli avvisi 2006-2008, con quietanze della prima rata e adesione dell’ufficio: va dichiarata l’estinzione del giudizio per tali annualità, con assorbimento del primo motivo erariale.

Sul ricorso del contribuente, la Corte esclude il vizio di motivazione apparente ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992: la sentenza, pur concisa, espone una ratio decidendi individuabile, e l’affermazione di estraneità alla gestione societaria è riferita all’obbligo di denuncia penale, non al merito fiscale.

Nel merito, il secondo motivo è infondato. Le società di persone non sono soggetti passivi d’imposta: sono centri di riferimento del reddito, attribuito direttamente ai soci. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha più volte confermato la legittimità dell’art. 5 t.u.i.r. anche per l’accomandante, valorizzando i poteri di controllo che la disciplina civilistica attribuisce ai soci non amministratori.

Quanto all’attività illecita degli amministratori, il rapporto organico non si interrompe se gli atti restano pertinenti all’azione sociale e rispondono, anche indirettamente, all’interesse della società. Il reddito prodotto per effetto di tale attività va imputato a tutti i soci in proporzione delle quote, a nulla rilevando che alcuni non abbiano concorso nel reato. Nel caso concreto l’accertamento societario non era stato impugnato e i costi per operazioni inesistenti erano stati iscritti in bilancio e dichiarati: non ricorre l’ipotesi di atti estranei all’oggetto sociale, unica deroga ammessa.

È invece fondato il ricorso erariale in tema di sanzioni per il 2009. La colpevolezza dell’accomandante va valutata alla stregua dei poteri di controllo sui bilanci e non della gestione: la sanzione per infedele dichiarazione non è irrogata per mera volontarietà, ma per l’omesso o insufficiente controllo. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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