Accertamenti bancari: prelevamenti e versamenti dopo la sentenza n. 228/2014 (Cass. civ. Sez. V n. 5152 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 opera in modo differenziato per le due categorie di operazioni. All’esito della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento conservano valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, con esclusione dei lavoratori autonomi. Le operazioni di versamento, invece, mantengono efficacia presuntiva verso la generalità dei contribuenti, nei cui confronti l’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 richiama la medesima disposizione. La dichiarata irretroattività della modifica introdotta dall’art. 1, comma 402, legge n. 311/2004 resta perciò circoscritta ai prelevamenti degli imprenditori e non si estende ai versamenti riferibili ai liberi professionisti, gravati dall’onere di prova contraria.

Il Fatto

Un contribuente, esercente attività di libero professionista, riceveva un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2004. L’Ufficio fondava la pretesa sui prelevamenti e sui versamenti rilevati sui conti correnti bancari, contestando un maggior reddito non dichiarato di euro 747.260,00.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima l’applicazione retroattiva della norma che aveva esteso ai compensi dei lavoratori autonomi la presunzione prevista per i ricavi d’impresa. La CTR, in riforma, accoglieva l’appello erariale, poiché l’Ufficio aveva abbandonato il recupero sui prelevamenti, e rideterminava il reddito accertato. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 11 delle preleggi, sostenendo che l’irretroattività dichiarata dovesse valere tanto per i prelevamenti quanto per i versamenti. La Corte richiama anzitutto la motivazione della Corte cost. n. 228 del 2014, che aveva escluso la riferibilità della presunzione ai prelevamenti dei lavoratori autonomi per la marginalità dell’apparato organizzativo e la preminenza del lavoro proprio, soprattutto nelle professioni liberali.

Su questa base il giudice di legittimità ricostruisce la distinzione. La presunzione non è confinata ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti per effetto del rinvio contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo verso i titolari di reddito di impresa, mentre i versamenti lo conservano verso tutti i contribuenti.

Il contribuente può contrastare tale efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito assoggettato a imposta o che sono irrilevanti. La Corte si allinea a Cass. sez. V n. 29752 del 2018 e a Cass., V, n. 34409 del 2019, confermando che l’applicazione retroattiva della presunzione è circoscritta agli imprenditori solo per i prelevamenti. Il motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver la CTR tenuto conto della documentazione prodotta. La Corte lo dichiara inammissibile sotto due profili: la censura non risulta proposta nel grado di appello e difetta di autosufficienza, secondo l’insegnamento di Cass., V, n. 26147 del 2021; inoltre non sono indicati il fatto storico omesso, il dato da cui risulta esistente, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività, come richiesto da Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014 e da Cass., V, n. 1873 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *