Notifica nulla della cartella sanata dall’impugnazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 10611 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della notificazione di un atto impositivo tributario è sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., quando l’atto abbia raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza e abbia potuto esercitare il diritto di difesa. L’impugnazione tempestiva dell’atto invalidamente notificato integra il raggiungimento dello scopo. Tuttavia, poiché la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto, la sanatoria opera solo se intervenuta prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo. La nullità della notifica non può, di per sé, fondare l’annullamento della cartella quando il contribuente abbia dimostrato di conoscere l’atto e di averlo impugnato, non essendo stata eccepita la decadenza dell’Amministrazione.

Il Fatto

Un agente della riscossione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello del contribuente, annullando una cartella di pagamento per ritenute, Irap, Iva, Irpef e addizionali relative agli anni 2002 e 2003. Il giudice di appello aveva ravvisato la nullità della notifica eseguita per “irreperibilità relativa”, ai sensi degli artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 e 140 cod. proc. civ., per mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale. Da tale nullità il giudice di merito aveva fatto derivare il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso, assumendo che il termine decorresse dalla conoscenza dell’atto.

Il ricorrente censura la decisione sotto due profili: l’omesso esame di fatti decisivi, ritenuti sintomatici del riconoscimento del debito, e la violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice annullato la cartella in assenza di vizi propri dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, articolato per l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il vizio investe l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, non la valutazione delle deduzioni difensive. La censura dell’agente della riscossione non riguarda un fatto storico, ma il convincimento del giudice sull’asserita acquiescenza e sul riconoscimento dei debiti. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e la successiva Cass. n. 14802 del 2017, la Corte esclude che il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. possa accogliere la censura sulla omessa valutazione di argomentazioni difensive.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce il rapporto tra notificazione e atto notificando, ricordando che la mancanza della notifica di un atto impositivo non ne compromette l’esistenza, ma incide soltanto sulla sua efficacia. La notificazione è condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto, sicché il vizio di nullità o inesistenza è irrilevante quando l’atto abbia raggiunto lo scopo.

Il raggiungimento dello scopo si realizza quando il contribuente consegue piena conoscenza dell’atto impositivo e può adeguatamente difendersi. La Corte richiama Cass. n. 1238 del 2014 e Cass. n. 654 del 2014, precisando che la sanatoria ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ. opera anche per gli atti amministrativi. Essa però non incide sui requisiti di validità ed esistenza dell’avviso, né impedisce il maturare della decadenza dal potere impositivo.

Su questo punto il riferimento è alle Sezioni Unite n. 19854 del 2004. La sanatoria presuppone che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell’atto e abbia potuto difendersi. Se il ricorso alle commissioni interviene dopo la scadenza del termine di decadenza, la sanatoria non può operare, poiché dall’esercizio del diritto di difesa non deriva una convalida ex tunc di un atto intempestivo.

Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha annullato automaticamente la cartella per il solo vizio di notifica, senza considerare che l’intervenuta impugnazione aveva spiegato efficacia sanante dell’asserito vizio, non essendo stata peraltro eccepita la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. Il secondo motivo è quindi accolto, il primo rigettato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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