Rendita catastale Docfa, motivazione dell’avviso e limiti dello scorporo (Cass. civ. Sez. V n. 16261 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale a seguito di procedura Docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso di variazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. Ove invece l’Ufficio disattenda gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. La rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 presuppone che nella precedente dichiarazione siano state effettivamente stimate componenti impiantistiche divenute non più oggetto di stima diretta. La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio è censurabile solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con l’onere di indicare il fatto storico decisivo e le relative modalità di discussione.

Il Fatto

La società contribuente impugna un avviso di variazione di classamento relativo a un immobile già censito, originato da una dichiarazione Docfa presentata per rideterminare la rendita in riduzione. La Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, respinge l’appello dell’ente impositore e conferma la legittimità dell’atto.

La società propone quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di motivazione del provvedimento impugnato, la violazione dei criteri di determinazione della rendita, l’errata applicazione delle norme sul cd. scorporo delle componenti impiantistiche e l’omessa pronuncia sull’istanza di consulenza tecnica. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende il primo motivo. Secondo il consolidato orientamento richiamato, integrato dalle pronunce Cass. n. 2151 del 2021 e Cass. n. 10636 del 2007, il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in contrasto con la pretesa della parte, ne comporti il rigetto: le doglianze sulla motivazione dell’atto restano così implicitamente disattese dal rigetto del gravame.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce il principio per cui, nella procedura Docfa, la motivazione dell’avviso è adeguata se fondata sui soli dati oggettivi e sulla classe attribuita, sempre che gli elementi di fatto prospettati dal contribuente non siano contestati e la divergenza dipenda da una valutazione tecnica sul valore economico del bene. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 31809 del 2018, Cass. n. 30166 del 2019 e Cass. n. 3104 del 2021. Nel caso concreto la ricorrente non aveva dedotto alcuna disattenzione degli elementi di fatto, con conseguente infondatezza delle censure.

Il terzo motivo è parimenti rigettato. La Corte ricostruisce la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che ha escluso dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, e il successivo comma 22, che consente agli intestatari catastali di presentare atti di aggiornamento per rideterminare la rendita degli immobili già censiti. Tale facoltà, precisa la Corte, opera mediante lo scorporo delle componenti impiantistiche non più oggetto di stima. La società, tuttavia, non aveva dimostrato che nella precedente dichiarazione tali componenti fossero state effettivamente stimate, essendosi limitata a invocare una diversa distribuzione degli spazi interni.

Anche il quarto motivo è disatteso. Il giudizio sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con l’onere di indicare il fatto storico decisivo, il dato da cui emerge e le modalità della sua discussione processuale, richiamandosi Cass. n. 7472 del 2017. Onere cui la ricorrente si è sottratta.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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