Ricorso inammissibile se chiede al giudice di legittimità nuovo esame del merito (Cass. civ. Sez. I n. 16470 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si risolva in una richiesta di riesame delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito è inammissibile, non potendo il giudizio di legittimità essere trasformato in un ulteriore grado di merito. La censura relativa alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato, non quando si contesti l’apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile solo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. La produzione documentale tardiva in appello, non autorizzata, è inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., e il giudizio di superfluità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione se non fondato su erronei principi giuridici o incongruenze logiche.

Il Fatto

Tre correntisti avevano proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi loro notificati da una banca, deducendo di essere stati vittime di una truffa e contestando l’autenticità delle firme apposte sui contratti di finanziamento e sugli ordini di bonifico. Il Tribunale di Como respinse le opposizioni di due di essi, confermando i monitori, e revocò il decreto ingiuntivo del terzo, condannandolo però al pagamento della somma detratta quella relativa all’unico ordine di bonifico ritenuto non autentico.

La Corte di appello di Milano respinse il gravame. I ricorrenti impugnarono la sentenza in cassazione, deducendo due motivi: la violazione dell’art. 1460 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per la mancata ammissione dei capitoli di prova.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando come i ricorrenti non avessero assolto l’onere di autosufficienza: il ricorso richiamava genericamente i contratti di finanziamento e gli atti di opposizione senza trascriverne il contenuto, né descriveva le distinte posizioni dei singoli opponenti. La corte territoriale aveva esaustivamente escluso che l’invocata inconsapevolezza potesse essere valutata in appello, evidenziando che i ricorrenti non avevano mai formulato domanda di annullamento dei contratti, né allegato di essere vittime di una strategia estorsiva.

Le argomentazioni dei ricorrenti, osservano i giudici, mirano a ottenere un riesame degli accertamenti di fatto, così dimenticando che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo grado di merito. Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza, tra cui Cass., SU, n. 34476 del 2019.

Quanto al denunciato omesso esame della sentenza penale di condanna, la Corte chiarisce che l’ordinamento non è ispirato al principio dell’unità della giurisdizione, essendo i giudizi civile e penale autonomi. Il giudice civile procede a un autonomo accertamento dei fatti, senza essere vincolato alle qualificazioni del giudice penale, come affermato da Cass. n. 42028 del 2021. In ogni caso, la produzione di quella sentenza era avvenuta solo al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, senza istanza di remissione in termini né autorizzazione, risultando tardiva e inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ..

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 cod. civ. si pone solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato, non quando si contesti l’apprezzamento dell’esito istruttorio, censurabile unicamente per il vizio di art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella specie non prospettato. Inoltre, il ricorso non riporta il contenuto dei capitoli di prova, impedendo ogni valutazione di decisività.

Da ultimo, il giudizio di superfluità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto censurabile solo se basata su erronei principi giuridici o incongruenze logiche (Cass. n. 34189 del 2022). La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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