Responsabilità solidale della mandante ATI verso la stazione appaltante (Cass. civ. Sez. I n. 24594 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta presentata dagli operatori economici raggruppati in ATI determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Ne deriva che l’amministrazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti, agendo in giudizio anche nei confronti della sola mandante. Cass. n. 12732 del 2012, pur correttamente invocata per escludere la legittimazione attiva della mandante, non giustifica il riconoscimento di un difetto di legittimazione passiva della stessa. La disciplina dell’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, confermata dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, prevale sulla regola della rappresentanza processuale esclusiva della mandataria, che opera solo nei rapporti con la stazione appaltante.
Il Fatto
La Regione Lazio emanava un avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca. Un’ATI, costituita tra una società mandataria e una mandante, otteneva un contributo di oltre 474.000 euro, erogato in più tranche dalla finanziaria regionale, poi divenuta la società ricorrente. La Regione revocava il contributo perché la mandataria risultava impresa in difficoltà secondo la normativa comunitaria.
La mandante chiedeva al Tribunale di Roma di accertare la modifica soggettiva del raggruppamento e l’illegittimità della revoca; la finanziaria proponeva domanda riconvenzionale di restituzione del contributo. Il Tribunale rigettava entrambe le domande per difetto di legittimazione attiva e passiva della mandante. La Corte d’appello di Roma confermava, richiamando la rappresentanza esclusiva della mandataria. La finanziaria ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo è fondato. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis. Il comma 5 stabilisce che l’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale verso la stazione appaltante; il comma 16 riconosce alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, ma precisa che la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità dei mandanti.
Lo stesso schema è ribadito dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e, da ultimo, dall’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023. La Corte ricorda che l’ATI non è un soggetto giuridico autonomo: le imprese associate conservano piena autonomia patrimoniale e giuridica, essendo il contratto atipico con effetti obbligatori solo inter partes.
Il passaggio decisivo riguarda la sentenza Cass. n. 12732 del 2012, valorizzata dalla Corte territoriale. In quel caso l’azione era stata proposta dalla mandante contro la stazione appaltante; fu esclusa la legittimazione attiva della mandante, ma in motivazione si affermò la responsabilità solidale delle associate verso l’appaltante. La pronuncia conferma quindi il principio opposto a quello sostenuto in appello.
Ne consegue che, se la mandante non può agire per far valere un credito dell’ATI, la stazione appaltante può invece agire direttamente contro di essa quale obbligata in solido. La Corte distingue i raggruppamenti verticali, in cui la responsabilità delle mandanti è limitata alle prestazioni scorporate, dai raggruppamenti orizzontali, in cui sussiste responsabilità solidale di tutte le imprese.
Nella specie il raggruppamento è orizzontale e la domanda riguarda un servizio unitario. Sussiste dunque la legittimazione attiva della stazione appaltante ad agire contro la mandante per accertare la legittimità della revoca e ottenerne la condanna. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione; i restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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