Inosservanza dell’ordine di esibizione e sindacato in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 16472 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti, impartito ex art. 210 cod. proc. civ., integra un comportamento dal quale il giudice può desumere, nell’esercizio di poteri discrezionali, semplici argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. Proprio perché involge l’esercizio di potestà valutative discrezionali, la mancata valorizzazione di tale inosservanza ai fini della decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione. Resta fermo che la statuizione del giudice di appello sul criterio di determinazione del saldo, non impugnata sul punto, è coperta da giudicato.
Il Fatto
Il correntista convenne una banca dinanzi al tribunale, deducendo l’addebito in conto di interessi ultralegali superiori al tasso soglia di usura, in assenza di valida pattuizione, oltre alla capitalizzazione trimestrale di interessi e spese e all’applicazione di commissioni di massimo scoperto, anch’esse capitalizzate. Il tribunale, eseguita una c.t.u., accolse parzialmente la domanda e condannò la banca alla restituzione di un importo corrispondente al saldo rettificato alla chiusura del rapporto.
Su gravame della banca la sentenza fu riformata in appello, previa riassunzione nei confronti delle eredi dell’attore nel frattempo deceduto. La corte territoriale accolse il quinto motivo dell’impugnante e, all’esito di un’integrazione della c.t.u., ritenne che alla data di passaggio a sofferenza del rapporto il saldo del conto fosse passivo per il correntista. Le eredi hanno proposto ricorso per cassazione, cui la banca ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Le ricorrenti hanno censurato la sentenza per avere la corte d’appello ritenuto che il primo giudice si fosse basato unicamente sulle risultanze della c.t.u., omettendo di esaminare la questione della violazione, da parte della banca, dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e le conseguenze probatorie di tale inosservanza sull’onere della prova.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, muovendo dalla premessa in iure non impugnata. La corte d’appello aveva rilevato che il correntista aveva prodotto solo parzialmente gli estratti del conto, mancando la continuità di vari trimestri. Di qui la necessità di circoscrivere la verifica contabile a un arco temporale ridotto, caratterizzato dalla continuità degli estratti, avendo la soluzione di continuità determinato una lacuna che il c.t.u. non poteva colmare se non con artifici contabili fondati su mere ipotesi.
La rideterminazione del saldo era stata operata limitatamente al periodo per il quale risultava rispettato il criterio della continuità degli estratti. Su questo punto la statuizione, giusta o sbagliata che sia, è coperta da giudicato, e il rilievo delle ricorrenti non è quindi conducente.
La Corte ha poi enunciato il principio decisivo: l’inosservanza dell’ordine di esibizione integra un comportamento dal quale il giudice può desumere semplici argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. La scelta di valorizzare o meno quel comportamento appartiene a potestà valutative discrezionali e, come tale, non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, secondo i richiamati precedenti Cass. Sez. I n. 15768 del 2004 e Cass. Sez. L n. 2148 del 2017.
Il secondo motivo, relativo alla ripartizione delle spese processuali ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile, avendo la sentenza impugnata applicato il criterio legale della soccombenza, ancorché previa compensazione parziale. Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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