Compensazione delle spese fuori dai casi tassativi: ordinanza cassata (Cass. civ. Sez. II n. 27802 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la compensazione integrale può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure in presenza di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale. Non integra alcuna di tali ipotesi la generica opportunità, né la circostanza che la parte vittoriosa abbia scelto di difendersi personalmente, né l’accertata illegittimità dell’atto amministrativo che ha determinato l’accoglimento dell’opposizione. La motivazione che si colloca fuori dal paradigma normativo è sindacabile per violazione di legge.

Il Fatto

Un avvocato proponeva ricorso ex art. 203 d.lgs. n. 285/1992 dinanzi al Prefetto avverso un verbale di violazione del codice della strada. Il Prefetto rigettava il ricorso e notificava ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma complessiva. L’opposizione proposta ex art. 205 d.lgs. n. 285/1992 dinanzi al Giudice di pace veniva accolta, con annullamento del provvedimento opposto.

Il giudice di prime cure compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio, richiamando evidenti motivi di opportunità e il fatto che il ricorrente si fosse difeso da sé. L’appello proposto avverso il solo capo sulle spese veniva rigettato dal Tribunale, che ravvisava un difetto di normazione del Comune nell’adozione degli atti giustificativi della zona a traffico limitato e ricondotto la compensazione al potere discrezionale del giudice. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è manifestamente fondato. La Suprema Corte muove dal quadro normativo dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dall’intervento parzialmente caducatorio della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale. Il perimetro della compensazione è stato ricostruito in termini rigorosi.

La compensazione è ammessa, oltre che nella soccombenza reciproca, soltanto in presenza di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure di sopravvenienze attinenti a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino gravità ed eccezionalità pari o superiori alle situazioni tipiche espressamente previste dalla norma. Il collegio richiama sul punto Sez. VI n. 4696 del 18.02.2019 e la conforme Cass. n. 3977 del 2020.

Applicando tale griglia al caso concreto, la giustificazione offerta dal Tribunale si colloca fuori dal paradigma normativo. Non rileva che la parte abbia agito avvalendosi della qualità di avvocato anziché rivolgendosi ad altro professionista: si tratta di circostanza estranea alle ipotesi legali, che non vale a fondare la compensazione.

Nemmeno soddisfa il precetto di legge l’accertamento del difetto di normazione del Comune e della illegittima istituzione della zona a traffico limitato. Tale considerazione conferma l’illegittimità della sanzione amministrativa e, anzi, costituisce la ragione dell’accoglimento dell’opposizione: da essa non è dato cogliere in concreto in cosa siano consistite l’assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o le sopravvenienze di assoluta incertezza richieste dalla norma.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Messina, in persona di altro magistrato, per il riesame del capo relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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