Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 16501 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si risolva in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e specificità, senza cumulare censure eterogenee rimesse all’individuazione del giudice. Nel giudizio tributario, il controllo sulla motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è limitato all’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento ai fini IRPEF notificato a una contribuente per l’anno d’imposta 2004. L’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando la disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, segnatamente incrementi patrimoniali.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la quota di spesa. La Commissione tributaria regionale, in secondo grado, rigettava l’appello dell’Ufficio e accoglieva quello incidentale della contribuente. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico mezzo, rubricato come omesso esame di un fatto decisivo. Il Collegio rileva che la doglianza, pur formalmente incentrata sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., prospetta in realtà supposte violazioni di legge riferite all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 2697 cod. civ., tra cui il riferimento alla complessiva situazione economica familiare e l’erroneo riscontro delle risultanze probatorie.

Il motivo è dichiarato inammissibile per la sua genericità. La Corte ricorda che il giudizio di cassazione è a critica vincolata, delimitato dai motivi che svolgono funzione identificativa. Il motivo deve presentare i caratteri della tassatività e della specificità, così che il vizio denunciato rientri nelle categorie dell’art. 360 cod. proc. civ. È richiamata, in proposito, la giurisprudenza della Corte che esclude l’esposizione cumulativa delle questioni ove rimetta al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure.

Sul piano del vizio motivazionale, il Collegio richiama il disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014: la riformulazione della norma comporta la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, denunciabile solo per l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza.

Nel caso concreto, la sentenza di secondo grado non presenta alcuno degli estremi evocati. Il giudice di merito ha dato conto della capacità reddituale del nucleo familiare, ritenuta superiore a quella riscontrata dall’Ufficio, indicando singoli cespiti, contributi e redditi, e giudicando il nucleo in grado di sostenere l’investimento. Il mezzo risulta quindi diretto a una rivisitazione della valutazione operata dal giudice di merito, secondo quanto ribadito dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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