Compensazione delle spese tributarie solo con ragioni gravi ed eccezionali espresse (Cass. civ. Sez. V n. 21445 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali che il giudice deve enunciare espressamente nella decisione. Tali ragioni possono consistere nella condotta processuale della parte soccombente o nell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, idonei a rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. La statuizione di compensazione costituisce decisione sulla domanda di condanna al pagamento delle spese, ancorché la disattenda, e non integra quindi omissione di pronuncia. La declaratoria di cessata materia del contendere per intervenuto adempimento non è idonea, di per sé, a fondare implicitamente la compensazione.
Il Fatto
Un avvocato, difensore in proprio e procuratore antistatario della propria assistita, agisce in sede di ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per ottenere il pagamento delle spese liquidate in un precedente giudizio tributario. Dopo la notifica di diffida e messa in mora con invito a provvedere nel termine di novanta giorni, l’ente locale si costituisce in giudizio deducendo di avere adempiuto nelle more.
Il giudice dell’ottemperanza dichiara la cessata materia del contendere e dispone che le spese del giudizio possano compensarsi, senza alcuna motivazione sul punto. Il difensore ricorre allora per cassazione lamentando, da un lato, l’omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese e, dall’altro, la violazione della disciplina legale della compensazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. Secondo la Corte, nel momento in cui il giudice tributario statuisce la compensazione delle spese, egli decide sulla relativa domanda di condanna al pagamento, sia pure disattendendola. Non sussiste dunque alcuna omissione di pronuncia rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. Sez. V n. 23592 del 2024 e Cass. Sez. V n. 9312 del 2024, secondo cui la compensazione delle spese nel processo tributario è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali da enunciare espressamente. Tali ragioni possono ravvisarsi nella condotta processuale della parte soccombente o in fattori esterni non controllabili, capaci di rendere sproporzionata l’applicazione del criterio generale della soccombenza.
Nel caso concreto la motivazione impugnata si limita a dichiarare la cessata materia del contendere, premettendo che il pagamento risultava dagli atti, e ad affermare che “le spese possono compensarsi”. Manca qualsiasi argomentazione a sostegno della deroga al criterio della soccombenza.
La Corte esclude altresì che le ragioni gravi ed eccezionali possano ricavarsi dalla complessiva motivazione del provvedimento. Di qui la cassazione dell’ordinanza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, alla quale è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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