Compensazione delle spese e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 16500 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione e si risolve in una verifica “in negativo”, coerente con l’elasticità costituzionalmente necessaria del potere giudiziale di compensazione. Il controllo è ammesso soltanto quando il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o non puntuale, così violando il precetto di legge o integrando una motivazione apparente; esso non può invece giungere sino a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte. Fuori da tali ipotesi il sindacato resta inibito, anche quando la motivazione si fondi su una considerazione ancillare e, come tale, ininfluente rispetto alla ragione del decidere.
Il Fatto
Una cooperativa edilizia ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una propria socia per il pagamento di una quota della somma che la cooperativa si era impegnata a versare al Comune con una transazione, ripartita tra i soci obbligati con apposita delibera. La socia propone opposizione, che il giudice di pace rigetta, confermando il decreto.
In appello il Tribunale accoglie l’impugnazione e revoca il decreto, sul rilievo della sopravvenuta caducazione ex tunc della delibera, presupposto giustificativo della pretesa creditoria. Il Tribunale, tuttavia, compensa integralmente le spese del doppio grado, ravvisando una soccombenza reciproca: da un lato la sopravvenienza dell’annullamento della delibera, dall’altro l’inconsistenza delle ragioni fatte valere dall’appellante per paralizzare la pretesa. Contro questo capo la socia ricorre in cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura, con due motivi esaminati congiuntamente, sia l’omesso esame del fatto che il ricorso monitorio non era corredato della delibera di riparto, sia la violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla compensazione. La Corte dichiara la censura inammissibile in tutti i suoi aspetti.
Quanto al primo profilo, il fatto dedotto non è decisivo: la delibera è stata depositata nel corso del giudizio di opposizione, che concerne l’intera situazione giuridica controversa (Cass., sez. un., n. 7448/93; sez. un., n. 9839/21). A fondamento della sentenza impugnata vi è la caducazione del presupposto della pretesa di pagamento per effetto dell’annullamento della delibera, anche come effetto espansivo esterno, che assorbe ogni questione e comporta l’accertamento dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria. Il decreto ingiuntivo è stato perciò superato da tale accertamento, senza che sia d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento rispetto all’emissione del decreto (Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10).
La Corte ribadisce inoltre che il giudice può sindacare l’annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione solo se dedotta in via d’azione, con apposita domanda riconvenzionale di annullamento (sez. un. n. 9839/21; Cass. n. 5235/24).
Sul secondo motivo, il sindacato di legittimità sulla compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee e consiste in una verifica “in negativo”, come affermato da Corte cost. n. 157 del 2014, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria di tale potere (Cass. n. 21400/21). Il controllo è consentito solo per enunciazioni astratte o non puntuali, integrando altrimenti una motivazione apparente, ma non può giungere a misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni addotte (Cass. n. 15495/22).
Nel caso, la motivazione non è astratta ma puntuale e rispondente agli eventi processuali, coerente con la ragione del decidere calibrata sull’effetto dell’annullamento della delibera, rispetto alla quale la considerazione sulla soccombenza reciproca è meramente ancillare e quindi ininfluente. Resta pertanto inibito il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte. Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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