Revocazione della pronuncia della Cassazione: la qualificazione della domanda è giudicato (Cass. civ. Sez. III n. 16535 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della domanda operata dal giudice, che abbia condotto a una declaratoria di inammissibilità passata in giudicato, è coperta da giudicato vincolante tra le stesse parti in ogni altro giudizio in cui si discuta di quella qualificazione, compreso il giudizio di revocazione nel quale se ne deduca l’erroneità. L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme e nei termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche ove l’impugnante intenda allegare l’erroneità di tale qualificazione. Ne deriva che il termine per proporre il rimedio straordinario si calcola in ragione di quella qualificazione: ove si tratti di provvedimento conclusivo di opposizione all’esecuzione, anche il termine semestrale per la revocazione è esente dalla sospensione feriale. L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice.

Il Fatto

Nel 1992 la promittente venditrice promise in vendita alla promissaria acquirente un immobile, concedendone il possesso anticipato. L’affare non andò a buon fine. Il Tribunale dichiarò il preliminare risolto per colpa della promittente venditrice, condannandola alla restituzione dell’acconto e — secondo quanto ritenuto in seguito dalla Cassazione — implicitamente la controparte al rilascio dell’immobile.

Formatosi il titolo esecutivo, la creditrice notificò precetto. La debitrice propose opposizione all’esecuzione, che il Tribunale dichiarò inammissibile; la Corte d’appello rigettò il gravame. Avverso tale sentenza la soccombente propose ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per tardività, sul presupposto che l’opposizione esecutiva non fosse soggetta alla sospensione feriale dei termini. La ricorrente ha quindi impugnato per revocazione l’ordinanza della Suprema Corte, deducendo un errore di fatto sulla qualificazione dell’atto introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la valutazione di inammissibilità per tardività espressa nella proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ.. La qualificazione della domanda come introduttiva di un’opposizione all’esecuzione e la conseguente sottrazione alla sospensione dei termini feriali costituisce passaggio logico necessario del ragionamento che condusse alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, divenuta giudicato vincolante tra le parti.

Tale giudicato opera in ogni altro giudizio in cui si ponga la questione della qualificazione, compreso quello di revocazione nel quale se ne deduca l’erroneità, e non è impedito dalla pendenza del termine per la revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto (Cass. n. 21863 del 2012, Cass. n. 63 del 2017, Cass. n. 11737 del 2019) e ribadisce che l’impugnazione deve essere proposta nelle forme e nei termini previsti in relazione alla domanda così come qualificata dal giudice.

In via assorbente, quindi, il ricorso è inammissibile, indipendentemente da ogni valutazione sull’ammissibilità e sulla fondatezza della tesi circa l’erroneità della qualificazione. La ricorrente aveva notificato l’atto il 24 febbraio 2023, oltre il termine semestrale previsto dall’art. 391-bis cod. proc. civ., rispetto a una pronuncia depositata il 26 luglio 2022.

La Corte osserva incidentalmente che a diverso esito non si sarebbe giunti nemmeno se il ricorso fosse stato tempestivo. L’errore di fatto rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non può concernere l’attività interpretativa e valutativa. Il contenuto dell’atto introduttivo risulta esattamente rappresentato nella parte narrativa dell’ordinanza; ciò che si contesta è la sua qualificazione, che integra un errore di giudizio, non di fatto.

Sul piano delle conseguenze, la definizione in conformità alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. comporta l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., che può prescindere dalla costituzione dell’intimata. La Corte condanna pertanto la ricorrente al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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