Appello incidentale tardivo e solidarietà attiva: no all’estensione (Cass. civ. Sez. II n. 12735 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., è proponibile dal destinatario dell’impugnazione principale e dai soggetti chiamati a integrare il contraddittorio in secondo grado in quanto litisconsorti necessari. L’interpretazione estensiva dell’art. 334 c.p.c. elaborata dalle Sezioni Unite n. 8486 del 2024 riguarda le fattispecie di solidarietà dal lato passivo, nelle quali il condebitore non convenuto subisce un pregiudizio giuridico dall’accoglimento dell’appello principale. Nella solidarietà attiva, invece, l’accoglimento dell’impugnazione principale proposta contro uno solo dei concreditori non incide sull’assetto di interessi degli altri, producendo al più un pregiudizio di mero fatto, che non giustifica l’estensione della norma. Il difetto di legittimazione attiva dell’associazione professionale, accertato in primo grado e non impugnato, si consolida in giudicato interno e preclude ai soci di coltivare il giudizio nei gradi successivi.
Il Fatto
Due avvocati e l’associazione professionale da essi composta convenivano in giudizio la cliente per ottenere il pagamento dei compensi per prestazioni professionali rese in un procedimento di divorzio e, per il solo avvocato impegnato in quella sede, per la costituzione di parte civile in un processo penale. Il Tribunale di Forlì dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell’associazione, condannava la cliente al pagamento di una somma in favore dei due professionisti e compensava unitariamente le spese tra tutti gli attori e la convenuta.
La cliente proponeva appello principale dolendosi della compensazione disposta nei confronti dell’associazione, ancorché soccombente sul punto della legittimazione. I professionisti e l’associazione resistevano e proponevano appello incidentale tardivo. La Corte d’Appello di Bologna riformava la sentenza, condannava l’associazione alla refusione delle spese di primo grado, dichiarava inammissibile l’appello incidentale tardivo dei due professionisti e li condannava in solido alle spese del secondo grado. Avverso questa decisione i soccombenti ricorrevano per cassazione con dodici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso, rilevando che i tre ricorrenti avevano agito vantando una solidarietà attiva e facendo valere censure di interesse comune. Quanto al difetto di specificità del ricorso, pur stigmatizzando la tecnica del “copia e incolla”, la Corte ritiene che i fatti di causa siano esposti in modo sufficiente.
La Suprema Corte dichiara però inammissibile il ricorso dell’associazione professionale. Il capo della sentenza di primo grado che ne aveva accertato il difetto di legittimazione attiva non era stato impugnato e si era ormai consolidato in giudicato interno. Senza legittimazione sostanziale mancava anche la legittimazione a impugnare, non avendo l’appello incidentale investito quel capo.
Il nucleo del principio riguarda il terzo motivo, relativo all’art. 334 c.p.c. La Corte conferma la negazione di un litisconsorzio necessario tra più concreditori dello stesso debitore: le cause sono scindibili e trova applicazione l’art. 332 c.p.c., non l’art. 331 c.p.c.. In caso di mancata partecipazione al giudizio di appello dei concreditori non destinatari dell’impugnazione, la decisione non produce effetto contro di essi ai sensi dell’art. 1306 cod. civ..
L’interpretazione estensiva dell’art. 334 c.p.c. affermata da Sezioni Unite n. 8486 del 2024 e seguita dalle ordinanze n. 18423 del 2024 e n. 15100 del 2024 attiene alla solidarietà passiva. In quel contesto il condebitore non convenuto ricava dall’accoglimento dell’appello principale un pregiudizio giuridico, vedendo ristretto il numero dei condebitori solidali in vista dell’azione di regresso. Nella solidarietà attiva, invece, l’accoglimento dell’impugnazione contro uno solo dei concreditori non incide in via diretta sull’assetto di interessi degli altri, generando al più un pregiudizio di mero fatto.
Ne deriva che l’interesse dei due professionisti a impugnare era sorto già con la pronuncia di primo grado e non dall’appello principale della cliente. Il terzo motivo è respinto e, per il suo carattere assorbente, restano impropriamente assorbiti i motivi dal quarto al dodicesimo, attinenti alla misura dei compensi, alla compensazione e alla distrazione delle spese. La Corte rigetta infine la richiesta di cancellazione delle parole offensive, per la mancanza di intento lesivo e per la tutela del diritto di difesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.