Cram-down fiscale e obbligo di apertura del giudizio di omologazione (Cass. civ. Sez. I n. 19981 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cram-down fiscale di cui all’art. 180, comma 4°, l.fall. non integra un tertium genus rispetto all’ipotesi di mancata approvazione della proposta (art. 179 l.fall.) e a quella di approvazione (art. 180 l.fall.), ma è una regola sostanziale di omologazione che, realizzando per fictio il raggiungimento delle maggioranze ex art. 177, comma 1°, l.fall., si colloca nella seconda ipotesi. Ne consegue che, quando il debitore invochi l’omologazione in costanza di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria determinante, il giudice delegato deve provvedere a norma dell’art. 180, comma 1°, l.fall., fissando l’udienza camerale con pubblicazione ex art. 17 e notifica, a cura del debitore, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti. Il decreto emesso all’esito del diverso procedimento ex artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall. è affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deducibile in impugnazione anche dal creditore dissenziente pretermesso e dal Pubblico ministero che abbia proposto la domanda di fallimento.

Il Fatto

Una società di capitali, dopo il rigetto dell’istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione, presentava ricorso per l’ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale “diretta”. Riunito il procedimento con quello prefallimentare, il tribunale dichiarava aperta la procedura. All’adunanza dei creditori la proposta non raggiungeva le maggioranze richieste dall’art. 177 l.fall., per il voto contrario dell’amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione.

Preso atto dell’esito del voto, il tribunale fissava udienza camerale ai sensi degli artt. 162 e 179 l.fall. La debitrice, con memoria, chiedeva l’omologazione “forzosa” in applicazione del cram-down, corredando un aggiornamento del piano. All’esito, il tribunale convertiva in positivo il voto negativo determinante dell’amministrazione finanziaria e omologava il concordato, dichiarando improcedibile la richiesta di fallimento. Il Pubblico ministero e l’Agenzia delle entrate proponevano reclami, che la Corte d’appello dichiarava inammissibili per mancata proposizione di formali opposizioni. Da qui i ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la sequenza dell’art. 180 l.fall., che disciplina l’ipotesi di concordato approvato e prevede un doppio binario: procedura semplificata, senza opposizioni, con decreto non soggetto a gravame; procedura ordinaria, in presenza di opposizioni, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 183 l.fall. Il cram-down fiscale, introdotto nell’art. 180, comma 4°, opera nel segmento dell’approvazione della proposta, realizzando il raggiungimento delle maggioranze anche in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria, ove il tribunale ritenga la proposta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Da ciò deriva che il giudice delegato può riferire al tribunale ai sensi dell’art. 179 l.fall. solo quando il mancato raggiungimento delle maggioranze non dipenda dalla mancata adesione dell’amministrazione finanziaria. Se invece la debitrice invoca l’omologazione in cram-down, il decreto già emesso ex artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall. non è più idoneo ad aprire il giudizio di omologazione, perché è volto a un procedimento diverso, cui i creditori dissenzienti non sono chiamati a partecipare.

Il tribunale deve pertanto provvedere come se la proposta fosse stata approvata, fissando una nuova udienza ex art. 180, comma 1°, l.fall., pubblicata ex art. 17 e notificata al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti, sì da consentire loro di costituirsi e proporre opposizione. La Corte richiama Cass. n. 1033 del 2024, che ammette ipotesi di cram-down in costanza di opposizioni e ipotesi in cui esso opera in loro assenza.

Nel caso di specie il tribunale aveva svolto la sola udienza fissata ex artt. 179 e 162, comma 2°, l.fall., omettendo il decreto di apertura. Il vizio integra nullità assoluta per violazione del contraddittorio (art. 101, comma 1°, c.p.c.), rilevante anche d’ufficio nella verifica della regolarità della procedura ex art. 180, comma 3°, l.fall.

La Corte esclude la formazione di un giudicato interno, non essendo il vizio stato dedotto in primo grado per effetto dell’impedimento frapposto. Riconosce al creditore dissenziente pretermesso una legittimazione eccezionale al reclamo, pur in assenza di opposizioni, per denunciare le violazioni processuali che gli hanno impedito di partecipare al giudizio, escludendo il ricorso all’opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c. e ritenendo la nullità deducibile anche dal Pubblico ministero. Accoglie quindi i ricorsi e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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