Ricorso per cassazione inammissibile se reitera la doglianza di appello (Cass. civ. Sez. I n. 6004 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si sostanzi nella mera reiterazione della doglianza già esternata davanti al giudice dell’impugnazione. Un motivo siffatto non si confronta con le ragioni della decisione impugnata e non sviluppa alcuna istanza critica rispetto a quanto affermato dal decidente, risolvendosi in una richiesta di rinnovazione di un sindacato precluso, per la naturale inclinazione del giudizio ex art. 829 cod. proc. civ., perfino al giudice dell’impugnazione, che conosce del merito della causa solo definendo favorevolmente la fase rescindente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale tardivamente proposto.

Il Fatto

La vicenda origina da un lodo arbitrale definitivo che aveva rigettato la domanda risarcitoria del Consorzio ricorrente nei confronti della società controricorrente, in relazione al preteso inadempimento di un accordo di proroga dei patti preesistenti. Il lodo aveva altresì compensato integralmente le spese di lite. Separatamente, un lodo non definitivo aveva inizialmente ritenuto fondata, in punto di an, la medesima domanda risarcitoria.

Investita delle impugnazioni per nullità del lodo proposte da entrambe le parti, la corte d’appello le ha respinte con un’unica sentenza. Avverso tale pronuncia il Consorzio ha proposto ricorso principale per cassazione, articolato in un solo motivo; la società controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, insieme, dell’art. 1226 cod. civ., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in vizio di omessa pronuncia per non aver dichiarato la nullità del lodo che aveva omesso di liquidare equitativamente il danno.

La Corte ha rilevato anzitutto che il motivo è smentito dalle risultanze processuali: il giudice dell’impugnazione non ha fatto mancare il proprio apporto, avendo dichiarato l’inammissibilità del corrispondente motivo fatto valere davanti a sé. Al di là di ciò, il motivo è inammissibile per una ragione preliminare e assorbente.

Esso si sostanzia, per vero, nella mera reiterazione della stessa doglianza già proposta al giudice dell’impugnazione e contravviene così al requisito di specificità del motivo di ricorso. Non si confronta con le ragioni della decisione e non sviluppa alcuna istanza critica rispetto a quanto affermato dal decidente adito.

Ne consegue, secondo la Corte, una inammissibile richiesta di rinnovazione di un sindacato precluso. Tale preclusione opera, per la naturale inclinazione del giudizio ex art. 829 cod. proc. civ., perfino in capo al giudice dell’impugnazione, il quale conosce del merito della causa solo definendo favorevolmente la fase rescindente. Il collegio richiama sul punto i precedenti Sez. VI-I n. 9387 del 2018, Sez. I n. 12199 del 2012 e Sez. I n. 20880 del 2010.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale discende, in via consequenziale, l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., con richiamo ai precedenti Cass. n. 17707 del 2021 e Cass. n. 6077 del 2015. Le spese di lite sono state integralmente compensate. La Corte ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, ove dovuto, del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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