Qualificazione del rapporto e sindacato sui criteri di subordinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16606 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di qualificazione delle prestazioni lavorative come subordinate o autonome, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto l’individuazione operata dal giudice del merito dei criteri generali e astratti sulla base dei quali riconoscere la subordinazione; la scelta delle circostanze di fatto alle quali è stata attribuita rilevanza qualificatoria è sindacabile nei soli limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Gli indici cd. sussidiari della subordinazione possono essere valutati globalmente come indizi, ogniqualvolta non sia agevole l’apprezzamento diretto delle mansioni. Non rileva, ai fini degli obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego, la disciplina tributaria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, dovendosi unicamente accertare la natura subordinata del rapporto.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello di una associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a una ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro. L’illecito contestato consisteva nell’aver impiegato tre lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, senza la dichiarazione di assunzione e senza la registrazione delle ore nel Libro unico del lavoro.

La Corte territoriale, condividendo l’impostazione del tribunale, ha ritenuto sulla base delle prove documentali e testimoniali che il rapporto formalmente configurato come collaborazione coordinata e continuativa dovesse essere qualificato come lavoro subordinato. Avverso tale pronuncia i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione logica, e li dichiara inammissibili. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e dell’art. 409 n. 3 c.p.c., contestando i criteri di qualificazione e lamentando l’omessa valutazione di fatti decisivi. Il secondo motivo invoca l’art. 67 TUIR e l’art. 35 D.L. 307/2008, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la natura di attività sportiva dilettantistica. Il terzo motivo contesta l’applicabilità dell’art. 40, comma 2, D.L. 112/2008 alle collaborazioni coordinate e continuative.

Il Collegio muove da una premessa: ai fini degli obblighi di comunicazione al Centro per l’impiego non rileva la speciale disciplina tributaria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, né viene in questione il regime della contribuzione previdenziale. Occorre unicamente accertare se l’attività resa in favore dell’associazione fosse qualificabile come lavoro subordinato.

Sul piano del riparto tra merito e legittimità, la Corte richiama Cass. n. 2622 del 2004, Cass. n. 23455 del 2009 e Cass. n. 9808 del 2011, secondo cui è censurabile solo l’individuazione dei criteri generali e astratti della subordinazione; la scelta delle circostanze di fatto è sindacabile nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 11646 del 2018, Cass. n. 13202 del 2019). Gli indici sussidiari — orario, continuità, inserimento nell’organizzazione, assenza di rischio, forma della retribuzione — non surrogano la subordinazione e vanno valutati globalmente come indizi (Cass. n. 6758 del 2020).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha valorizzato l’inserimento stabile dei lavoratori nell’organizzazione, l’uso dei mezzi dell’associazione, orari sostanzialmente fissi, la retribuzione fissa e il potere di coordinamento e controllo di fatto esercitato. Rispetto a tale ricostruzione, le censure si risolvono nella critica della valutazione probatoria e in una richiesta di diversa valutazione, devolvendo alla Corte un’inammissibile rivalutazione del merito, che non si colloca neppure nel perimetro dell’art. 360 n. 5 c.p.c. come delineato dalle S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità. Il rigetto costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo Cass. S.U. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

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