Spese di lite nulle se liquidate sotto i minimi in modo omnicomprensivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23723 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di lite con un importo unico e omnicomprensivo per fasi processuali distinte, quale il procedimento di istruzione preventiva e il giudizio di opposizione, è illegittima, poiché non consente di verificare la correttezza dei parametri adoperati né il rispetto delle tabelle del d.m. n. 55/2014. Nel giudizio di opposizione all’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità previdenziale, il valore della causa deve determinarsi ai sensi dell’art. 13, secondo comma, cod. proc. civ., cumulando fino a un massimo di dieci annualità della prestazione richiesta, criterio applicabile alle rendite temporanee o vitalizie. La liquidazione inferiore ai minimi di scaglione, priva di motivazione sulle singole voci e fasi, è censurabile in cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Castrovillari aveva accolto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’accertamento tecnico preventivo promosso per il requisito sanitario, con invalidità riconosciuta all’80% e finalizzato alla pensione di vecchiaia anticipata. Nella stessa decisione il giudice aveva liquidato unitariamente le spese di lite per Euro 2.000, oltre accessori di legge, comprendendo in tale somma il procedimento di istruzione preventiva e il successivo giudizio di opposizione.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo la violazione del d.m. n. 55/2014, dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 24 della legge n. 794/1942, per avere il Tribunale liquidato le spese al di sotto del minimo legale. L’Inps ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e individua due profili di illegittimità nella regolazione delle spese. Il primo attiene al metodo: il Tribunale ha liquidato in modo omnicomprensivo, con somma unitaria, le due fasi dell’a.t.p. e dell’opposizione. Siffatta liquidazione è stata più volte censurata dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella specie, perché non permette di verificare la correttezza dei parametri adoperati né il rispetto delle tabelle contenute nel d.m. n. 55/2014.

Il secondo profilo riguarda la misura: la liquidazione è inferiore ai minimi legali. Trattandosi di pensione di vecchiaia anticipata, e dunque di prestazione previdenziale, il valore della causa va determinato secondo il criterio dell’art. 13, secondo comma, cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando fino a un massimo di dieci le annualità domandate. A tale criterio è assimilabile la prestazione assicurativa ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta.

Nella specie il valore della causa è stato individuato tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta. Per tale scaglione i parametri minimi, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, ammontano a Euro 1.212,00; per il giudizio di merito, inquadrabile nella tabella relativa alle cause di previdenza, ammontano a Euro 3.903,00, con le riduzioni previste dall’art. 4 del d.m. n. 55/2014.

La Corte precisa il criterio di calcolo della riduzione per la fase istruttoria e/o di trattazione: essa va operata sottraendo il 70 per cento all’importo del parametro medio, dovendosi così interpretare la formula “fino al 70 per cento” contenuta nella norma citata. Alla stregua di tali importi, la somma liquidata dal Tribunale risulta inferiore ai minimi, né sussiste motivazione sulla non riconoscibilità di alcuni compensi in relazione alle singole fasi processuali. La sentenza è pertanto cassata nel capo sulle spese, con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in persona di diverso giudice, per la rideterminazione delle spese del grado e per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *