Inquadramento superiore e demansionamento esclusi per mansioni esecutive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16605 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della qualifica superiore presuppone un accertamento di fatto sulle mansioni concretamente svolte, il cui raffronto con le declaratorie del contratto collettivo costituisce giudizio riservato al merito. La valutazione delle prove non è censurabile in cassazione per il solo dissenso sulla ricostruzione del materiale probatorio. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. sussiste solo quando il giudice attribuisca a una prova legale un valore diverso da quello di legge o assuma un elemento di libero apprezzamento come prova legale. Il vizio di motivazione è inoltre precluso, nell’ipotesi di doppia conforme, dall’art. 348 ter cod. proc. civ. Il sindacato sul regolamento delle spese resta limitato alla verifica del principio di soccombenza e alla sua quantificazione tabellare.

Il Fatto

Il lavoratore chiedeva l’accertamento del diritto a un inquadramento superiore per il periodo da ottobre 2000 a giugno 2005 e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno per il demansionamento subito a partire da luglio 2005. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Napoli respingeva l’appello e confermava la decisione di primo grado.

Secondo il giudice di appello, le prove testimoniali dimostravano che le mansioni svolte avevano natura prettamente esecutiva, erano rese sulla base di direttive precise e non implicavano autonomia, discrezionalità, né coordinamento o controllo di personale. Tali attività corrispondevano alla declaratoria del livello già riconosciuto. Il lavoratore ricorreva allora per cassazione, deducendo due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il procedimento logico-giuridico che governa la materia: accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo, raffronto tra i due risultati. Richiama i propri precedenti (Cass. n. 30580 del 2019; Cass. n. 8589 del 2015) per confermare che la sentenza impugnata si è attenuta a tale schema.

Le censure del ricorrente, osserva la Corte, investono in sostanza la valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5. Nella specie quel vizio è escluso dalla disciplina della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., poiché le pronunce di merito hanno concordemente rigettato la domanda.

Neppure è fondata la dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. La Corte ribadisce, sulla scorta di Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 e delle Sez. n. 11892 del 2016, n. 25029 del 2015 e n. 25216 del 2014, che quel vizio ricorre solo quando il giudice valuti una prova legale secondo il prudente apprezzamento o assuma un elemento di libera valutazione come prova legale. Il ricorrente lamenta invece il cattivo esercizio del libero convincimento, censura preclusa dalla doppia conforme.

La Corte rileva altresì che il ricorso riporta brani estranei alla sentenza impugnata, verosimilmente riferibili a un diverso procedimento. Il secondo motivo, sul regolamento delle spese, è dichiarato infondato: il sindacato di legittimità si limita a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa, restando riservate al giudice di merito la valutazione dell’opportunità della compensazione e la quantificazione entro i limiti tabellari (Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017). Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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