Notifica telematica del disconoscimento INPS applicabile anche a giornate ante 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4847 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative agricole, effettuata mediante pubblicazione telematica da parte dell’INPS sul proprio sito internet ai sensi dell’art. 38, comma 7, d.l. n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica dell’art. 43, comma 7, d.l. n. 76 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate relative all’iscrizione in elenchi nominativi annuali anteriori all’entrata in vigore della norma. La disposizione regola, infatti, soltanto la forma dell’atto di disconoscimento e le sue modalità di comunicazione, e non viola il principio di irretroattività, poiché la fonte del potere di disconoscimento resta negli artt. 15, comma 3, d.l. n. 7 del 1970 e 9, comma 1, d.lgs. n. 375 del 1993. La pubblicazione nel sito istituzionale integra forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
Il Fatto
Una lavoratrice agiva in giudizio per l’accertamento di rapporti di lavoro agricolo riferiti agli anni 2007 e 2008. Il giudice di primo grado rigettava la domanda per intervenuta decadenza dall’azione. La Corte d’appello confermava la pronuncia, rilevando che la lavoratrice non aveva impugnato, nel termine previsto, l’elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento, pubblicato dall’INPS sul proprio sito internet e in tal modo notificato.
La lavoratrice ricorreva per cassazione deducendo due motivi, entrambi articolati ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: l’interpretazione retroattiva della disciplina sui disconoscimenti e la violazione del principio di irretroattività, con lesione di diritti quesiti. L’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente, pongono la questione dell’ambito applicativo del sistema di notifica dei disconoscimenti introdotto dall’art. 38, comma 7, d.l. n. 98 del 2011 e della legittimità costituzionale di un’interpretazione che riferisca tale disciplina anche alle giornate di occupazione anteriori al 31 dicembre 2010. La Corte li dichiara infondati.
Il Collegio richiama e conferma il proprio orientamento, espresso in Cass. n. 37974 del 2022, Cass. nn. 1292, 1294, 2124, 2126 del 2023 e Cass. n. 33835 del 2023, secondo cui la notificazione telematica del disconoscimento può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione in elenchi nominativi annuali antecedenti all’entrata in vigore della norma. Rinviando al supporto argomentativo di tali arresti, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la Corte ribadisce che l’interpretazione proposta dalla ricorrente non è sorretta da elementi testuali ed è in conflitto con la mutata natura degli elenchi trimestrali e con la soppressione di quelli precedenti a far data dall’entrata in vigore della nuova legge.
Quanto al principio di irretroattività, la Corte osserva che il comma 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riferirsi a tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori. La fonte del potere di disconoscimento resta, infatti, nella potestà pubblica dell’ente previdenziale in ordine alla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze, ossia negli artt. 15, comma 3, d.l. n. 7 del 1970 e 9, comma 1, d.lgs. n. 375 del 1993, rispetto ai quali l’art. 38, comma 7, nulla ha disposto.
La Corte richiama inoltre Corte cost. n. 45 del 2021, secondo cui il sistema di notificazione mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea a integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale, avendo il legislatore contemperato l’esigenza di efficienza e speditezza dell’attività amministrativa con la garanzia di un’adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile. Nella specie, il profilo sulla ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione è ritenuto genericamente argomentato.
Gli argomenti della ricorrente non inducono dunque la Corte a rimeditare la propria giurisprudenza. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dei recenti interventi chiarificatori; la domanda originaria di mero accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi agricoli esula dal perimetro di applicazione della regola dell’esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 16676 del 2020 e conformi).
Nota della Redazione
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