Cancellazione società e pretesa creditoria: nessuna rinuncia tacita (Cass. civ. Sez. I n. 16607 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di una società dal registro delle imprese, intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa intrapreso, non determina l’estinzione della pretesa azionata né integra di per sé rinuncia tacita al credito. La remissione del debito ex art. 1236 cod. civ. richiede una volontà remissoria univoca e concludente, da valutare con particolare rigore, e deve essere allegata e provata da chi intende farla valere, unitamente alla destinazione della dichiarazione a uno specifico creditore. In difetto di indici univoci, non opera alcuna presunzione assoluta di estinzione del credito; la mera cancellazione, per la sua intrinseca equivocità, è insufficiente a dedurne la volontà abdicativa.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice, correntista di una banca, aveva ottenuto dal Tribunale la condanna dell’istituto alla restituzione di somme indebitamente percepite per applicazione di interessi passivi in misura ultra legale in difetto di pattuizione, capitalizzazione trimestrale degli interessi e addebito di commissioni di massimo scoperto.

La Corte d’Appello, su appello principale della banca, ha ritenuto che la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, disposta dal liquidatore prima dell’accertamento del credito e senza inclusione dello stesso nel bilancio finale di liquidazione, esprimesse la volontà di rinuncia tacita al diritto litigioso, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ha proposto ricorso per cassazione l’ex socio, quale successore della società estinta.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo, in virtù del principio della ragion più liquida, il motivo relativo agli artt. 2308, 2312 e 2495 cod. civ. e all’art. 110 cod. proc. civ., ritenendolo fondato. Il giudice d’appello aveva desunto la rinuncia dal richiamo alle Sezioni Unite, dalle quali si sarebbe dovuta ricavare una presunzione di intrasmissibilità del credito ai soci.

Il Collegio non condivide tale impostazione. Richiamando la Cass. n. 9464/2020, confermata da Cass. n. 28439/2020, in una fattispecie analoga di ripetizione di indebito bancario, si afferma che l’estinzione della società per cancellazione non travolge la pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore, senza che questi abbia dichiarato in un congruo termine di non volerne profittare.

I caratteri di univocità e concludenza della remissione del debito devono essere riscontrati nel comportamento della società al momento della cancellazione, con particolare rigore e cautela. Ove difettino indici univoci, deve escludersi la volontà remissoria. Le richiamate Sezioni Unite del 2013 avevano considerato la remissione una delle evenienze solo possibili, non l’effetto automatico della cancellazione.

Non basta, dunque, che la cancellazione sia domandata ed eseguita, perché altrimenti si presumerebbe sempre estinto il credito sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri dell’art. 2729 cod. civ. La mancata dichiarazione del difensore ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ. e la prosecuzione del processo dopo la cancellazione depongono anzi in senso contrario a una volontà abdicativa.

La remissione, conclude la Corte, deve essere allegata e provata con rigore da chi la invoca, dimostrando la inequivoca volontà remissoria e la sua destinazione a uno specifico creditore, secondo Cass. n. 30075/2020. In difetto, si deve ritenere che i diritti della società si siano trasferiti ai soci. Il sesto motivo è accolto, gli altri assorbiti, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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