Disapplicazione del regolamento Tarsu e categorie omogenee di rifiuti (Cass. civ. Sez. V n. 16701 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Tarsu/Tari, il potere del giudice tributario di disapplicare gli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del comune concernente la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti di cui all’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993. La disapplicazione è ammessa solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto, quali incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il concetto di omogeneità dei beni inclusi nelle diverse categorie va verificato in astratto, riferito alla simile potenzialità di produzione di rifiuti, non all’identità; resta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l’imposizione sia manifestamente non commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti producibili. Le deroghe dell’art. 62, comma 2, e le riduzioni dell’art. 66 del medesimo d.lgs. non operano automaticamente, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Il Fatto
Una società cooperativa titolare di una concessione per la gestione di un’area scoperta adibita a parcheggio a pagamento, a servizio di un ospedale civile, riceveva dal comune un avviso di accertamento per il versamento della Tarsu/Tia relativo a una annualità, con contestazione dell’omessa presentazione della denuncia. L’ente impositore aveva ricondotto l’area alla categoria A 4, comprensiva di depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi e garages.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando illegittimo l’avviso e invitando il comune a rideterminare una tariffa inferiore. La CTR riformava la pronuncia e accoglieva l’appello, ritenendo logica l’equiparazione dei parcheggi scoperti ad autorimesse e garages e non provate le ragioni di riduzione o deroga tariffaria. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; la questione approdava alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria.
La Motivazione della Corte
I quesiti posti dall’ordinanza di rinvio riguardavano l’estensione del potere di disapplicazione del regolamento comunale, il carattere astratto o concreto della verifica di omogeneità delle categorie e gli elementi necessari per censurare il vizio di regolamento. La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sulla pretesa necessità di una sottocategoria dedicata alle aree scoperte adibite a parcheggio, in ragione della loro peculiare potenzialità di produrre rifiuti.
Il Collegio ribadisce che il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo solo previa dimostrazione di vizi di legittimità, non essendo sufficiente la contestazione del merito della scelta tecnico-amministrativa. La determinazione della tariffa costituisce espressione di discrezionalità dell’ente, che deve però basarsi su una stima realistica e rispettare il principio di proporzionalità, restando insindacabile nel merito tecnico la decisione di ricondurre l’area a una determinata categoria.
Quanto all’art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, la Corte ne ricava che il legislatore ha attribuito ai comuni il potere di classificare categorie e sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti. Il termine omogeneità va inteso come simile, non identica, capacità produttiva: sotto tale profilo l’attività svolta nelle aree scoperte adibite a parcheggio è sovrapponibile a quella delle autorimesse e dei garages, trattandosi di prestazioni di servizi a fronte di un corrispettivo. Il criterio di omogeneità va quindi verificato in astratto.
La Corte richiama il principio, coerente con la giurisprudenza eurounitaria, secondo cui la normativa nazionale non contrasta con il principio “chi inquina paga”: è consentita la quantificazione sulla base della superficie, purché sia assicurata un’ampia prova contraria. Spetta al contribuente dimostrare il diverso utilizzo dell’immobile o la minore tassabilità; nella specie i rilievi sulla mancata o ridottissima produzione di rifiuti sono rimasti generiche allegazioni, non supportate da prova né articolate in richiesta istruttoria.
La Corte rigetta quindi il primo e il terzo motivo, escludendo la necessità della sottocategoria invocata, e respinge anche il secondo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata: la CTR ha esplicitato, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione del mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione.
Nota della Redazione
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