Detraibili i costi presunti nell’accertamento bancario induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 33202 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, di fronte alla presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. È inammissibile, invece, il motivo che censuri la nullità dell’avviso per difetto di delega di firma fondandosi su una pronuncia di merito relativa ad altra annualità, non munita dell’attestazione di passaggio in giudicato e non corredata dagli atti amministrativi posti a fondamento dei provvedimenti, così da impedire al Collegio di verificarne l’identità.

Il Fatto

Al contribuente, piccolo artigiano esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e tecnici in contabilità semplificata, veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria, sulla base di accertamenti bancari, contestava operazioni non giustificate per complessivi 44.724,90 euro, recuperandole a tassazione ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con richiesta di pagamento di oltre 57.000 euro tra imposte, contributi, sanzioni e interessi.

Il ricorso del contribuente veniva parzialmente accolto in primo grado; la CGT di secondo grado della Sicilia confermava poi la decisione, con sentenza n. 558/2023 depositata il 18.1.2023. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il contribuente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, lamentando la mancanza di idonea delega di funzioni e/o di firma dell’avviso di accertamento. A sostegno allegava una sentenza della CTP di Messina n. 547/2017, relativa all’annualità 2011, che per il medesimo motivo aveva ritenuto l’atto dispositivo n. 69/2014 privo dei requisiti della delega, con conseguente asimmetria tra i due periodi contabili.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La copia della sentenza di merito prodotta in allegato non è provvista dell’attestazione di passaggio in giudicato. Inoltre, il contribuente non ha prodotto né l’atto amministrativo posto a fondamento della delega di firma per il 2011 né quello per il 2010, sicché il Collegio non può appurare l’identità dei due atti, che costituisce il presupposto stesso del motivo.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il contribuente censurava la sentenza per non avere riconosciuto, in caso di accertamento basato su indagini bancarie, la deducibilità dei costi dai maggiori ricavi accertati. La Corte richiama la sentenza interpretativa della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, e la conferma di Cass., sez. 5, n. 18653/2023.

Da tale orientamento discende che, a fronte della presunzione legale di ricavi occulti, il contribuente può opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. Il ricorso è pertanto accolto sul secondo motivo, la sentenza cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda alla deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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