Ricorso inammissibile se non impugnate tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 18999 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il soccombente che ne impugni solo alcune rende inammissibili per difetto di interesse le censure relative alle altre. Divenuta definitiva l’autonoma motivazione non contestata, le censure proposte non potrebbero in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impone un vincolo tra motivi di decisione e motivi di impugnazione dell’atto.

Il Fatto

La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2010. Dal controllo emergeva un minor credito d’imposta rispetto a quello portato in detrazione, derivante da crediti IVA maturati da due società incorporate e risultanti da dichiarazioni presentate tardivamente.

La CTP di Benevento accoglieva il ricorso; la CTR della Campania riformava la decisione su appello dell’Agenzia delle entrate. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e per falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati unitariamente per connessione e dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza secondo cui, quando la sentenza impugnata si fonda su più autonome rationes decidendi, è indispensabile censurarle tutte.

La CTR non si era limitata ad accogliere i motivi di appello riguardanti il vizio di ultrapetizione e la legittimità del controllo automatizzato. Essa aveva esaminato anche la pretesa nel merito, ritenendola infondata in forza del divieto di riporto dell’eccedenza derivante dal principio di contiguità temporale dei periodi d’imposta, cui è subordinata l’operatività della compensazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Tale ulteriore ragione di decisione non è stata contestata dalla ricorrente. Essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, le censure relative alle altre non potrebbero in nessun caso condurre all’annullamento della sentenza.

La Corte richiama sul punto i propri precedenti Cass. 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753. Il ricorso è pertanto rigettato; nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate, non avendo la stessa svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *