Revocazione per errore di fatto esclusa se il motivo è deciso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16706 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, dotata di assoluta evidenza, essenzialità e decisività, che riguardi gli atti interni al giudizio di legittimità e incida unicamente sulla sentenza impugnata. Esso non può consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione. Deve escludersi il vizio revocatorio quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche con motivazione che non abbia preso specificamente in esame tutte le argomentazioni svolte: in tal caso è dedotto un errore di giudizio, non una svista percettiva immediatamente percepibile.

Il Fatto

La lavoratrice aveva agito per l’accertamento della natura subordinata, anziché di agenzia, del rapporto formalizzato con la società, risolto con atto qualificato licenziamento disciplinare. Il Tribunale aveva accolto la domanda in entrambe le fasi del rito Fornero; la Corte d’appello aveva invece rigettato la domanda, ritenendo il rapporto di natura autonoma.

La Cassazione, con ordinanza n. 19342 del 2023, aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, qualificando l’accertamento della natura autonoma del rapporto come apprezzamento in fatto insindacabile. La lavoratrice ha allora proposto ricorso per revocazione, deducendo che la Corte aveva omesso di esaminare il primo motivo di ricorso. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte di legittimità aveva trascurato, per svista, il primo motivo di ricorso, incentrato sulla riconducibilità della fattispecie all’art. 69, primo comma, d.lgs. n. 276/2003. Il motivo è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha ricostruito i caratteri dell’errore di fatto revocatorio: esso richiede un’erronea percezione dei fatti di causa, con i requisiti dell’assoluta evidenza, della semplice rilevabilità dal raffronto tra sentenza e atti, della essenzialità e della decisività. L’errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità e incidere unicamente sulla sentenza di legittimità. A sostegno sono richiamati molteplici precedenti, tra cui Cass. n. 3820 del 2014, Cass. n. 26643 del 2018 e Cass. n. 19713 del 2022.

La Corte ha poi precisato che l’errore revocatorio non può consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. n. 8984 del 2018). Esso deve manifestarsi in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo risultante invece in modo incontestabile dagli atti, sempre che tale fatto non sia stato oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

Il vizio revocatorio resta escluso ogni volta che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni, perché in tal caso si deduce un’errata considerazione dell’oggetto del ricorso e dunque un errore di giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 31032 del 2019.

Nel caso concreto, la Corte di legittimità aveva esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e deciso, sia pure sinteticamente ma adeguatamente, anche sul primo. Essa aveva dato conto della riconducibilità delle attività di coordinamento degli agenti nell’ambito del rapporto di agenzia e dell’esclusione della simulazione, implicitamente rispetto all’accertamento dell’inesistenza della subordinazione. La Corte ha quindi compiuto una valutazione giuridica, non viziata da alcun errore di fatto, dichiarando il ricorso inammissibile e regolando le spese secondo soccombenza, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *