Prova del danno da acquisto sostitutivo e delle spese legali (Cass. civ. Sez. II n. 16891 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, l’acquirente che assuma di aver dovuto acquistare beni sostitutivi di quelli viziati forniti dal venditore e domandi il ristoro del maggior costo deve provare, ai sensi degli artt. 1223 e 2697 cod. civ., di aver effettuato l’acquisto e di aver pagato il prezzo dei beni sostitutivi: non basta il richiamo al documento contrattuale sottoscritto solo dall’acquirente. Parimenti, chi chiede il rimborso delle spese sostenute per procurarsi un parere legale prima di adeguarsi ad un ordine di distruzione della merce deve provare l’effettivo esborso, non essendo sufficiente la produzione di un prospetto. Il giudizio sulla sussistenza della buona fede costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione e da esatti criteri giuridici.
Il Fatto
Una società acquirente stipulava con una società fornitrice un contratto avente ad oggetto una partita di prodotto alimentare destinata ad un ente pubblico estero. Dopo la consegna, l’ente segnalava la presenza, in alcuni contenitori, di rigonfiamenti e ossidazioni con fuoriuscita di prodotto; seguiva la comunicazione di avvio della procedura di allarme comunitario per presenza di botulino, con prescrizione della distruzione del prodotto come misura obbligatoria.
La società acquirente dava esecuzione all’ordine di distruzione e citava la fornitrice per il risarcimento dei danni; la convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il saldo della fornitura. Il Tribunale rigettava la domanda principale, ravvisando nella condotta dell’attrice un contrasto con la buona fede per avere reso impossibile alla fornitrice la prova dell’assenza di vizi. La Corte d’Appello, in riforma parziale, riconosceva all’acquirente alcune voci di danno. La fornitrice ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’acquirente proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo del maggior costo sostenuto per l’acquisto di merce sostitutiva. Il Collegio ribadisce che l’onere probatorio incombe sull’acquirente e che esso non può ritenersi assolto con il solo richiamo al documento contrattuale richiamato dal giudice di merito, privo di sottoscrizione del venditore terzo e non corroborato da fatture, documenti di trasporto o pagamenti. Il motivo è pertanto fondato, essendo insufficiente la motivazione sul punto.
Analogo vizio affligge il riconoscimento delle spese sostenute per procurarsi il parere legale. La Corte di Appello ha inteso includere anche i compensi dei difensori italiani, ma non ha spiegato come abbia potuto ritenere provato l’effettivo esborso sulla base del solo prospetto prodotto. Restano estranee al giudizio di legittimità le valutazioni sull’attendibilità del parere e sulla competenza dei suoi autori.
Il motivo relativo alle spese di distruzione è inammissibile: l’errore di percezione censurabile in cassazione presuppone l’utilizzazione di prove inesistenti o di contenuto oggettivamente diverso da quello attribuito; nel caso di specie il giudice di merito ha fondato la decisione su più documenti, non sul solo documento richiamato dalla ricorrente.
Quanto alla dedotta violazione della buona fede, la Corte conferma che il creditore non è tenuto a proporre azioni giudiziarie a salvaguardia dell’interesse del debitore, e che la proposizione di azioni eccede quanto pretendibile dal creditore. Il giudizio sulla buona fede è apprezzamento di fatto, insindacabile ove motivato, come nella specie, anche alla luce del parere legale acquisito.
Infine, la Corte ribadisce che spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi allegati e richiama il principio per cui l’art. 1494 cod. civ. pone a carico del venditore una presunzione di colpa, superabile solo con la prova dell’ignoranza incolpevole dei vizi. La sentenza è cassata sui motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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