Stato di bisogno e responsabilità precontrattuale: rigetto dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 25395 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio l’oggetto dell’indagine è delimitato dalle questioni sulle quali la Corte di cassazione ha pronunciato l’annullamento: resta estranea la questione della legittimità della clausola contrattuale sul tetto massimo di spesa, non investita dal rinvio. È inammissibile il motivo che, deducendo omessa o insufficiente motivazione, contesti in realtà l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, oppure affermi apoditticamente che un indizio impone una determinata conclusione, senza indicare in quali termini sia stato violato il ragionamento presuntivo. La lesione dell’affidamento è risarcibile solo se illecita: esclusa la scorrettezza della condotta tenuta durante le trattative, non residua alcuna responsabilità precontrattuale.
Il Fatto
La struttura sanitaria ha erogato prestazioni specialistiche a favore dell’azienda sanitaria provinciale e ha agito in giudizio per ottenere il corrispettivo, quantificato in oltre venti milioni di euro. Nel giudizio di primo grado l’azienda ha eccepito che il contratto prevedeva un tetto massimo di spesa di circa nove milioni e ha chiamato in causa la Regione; la chiamata è stata ritenuta inammissibile perché tardiva e alla struttura è stato riconosciuto un importo superiore a dodici milioni.
La corte di appello ha applicato la clausola e rideterminato la somma. La decisione è stata annullata con rinvio per omesso esame della domanda, proposta in via subordinata, relativa al vizio del consenso e allo stato di bisogno. Riassunta la causa, il giudice del rinvio ha rigettato sia la domanda sullo stato di bisogno, ritenendolo non provato, sia quella sulla responsabilità precontrattuale, escludendo che l’azienda abbia taciuto circostanze rilevanti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio. Poiché l’annullamento era circoscritto alle domande non esaminate, resta fuori dall’indagine la questione della legittimità della clausola sul tetto massimo, per asserito contrasto con la legge in ragione della natura di alta specializzazione delle prestazioni.
Con il primo motivo la ricorrente deduce motivazione insufficiente sul fatto controverso dello stato di bisogno, sostenendo che lo squilibrio contrattuale valesse a provarlo in re ipsa, senza necessità di ulteriore compendio probatorio. Il motivo è inammissibile. Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ricorda che in cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante — mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile — restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso concreto la motivazione esiste ed è chiara: il giudice del rinvio ha affermato che lo stato di bisogno allegato non è stato provato. La censura, più che investire la motivazione, contesta l’accertamento in fatto e propone una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non prospettabile in sede di legittimità. Neppure è configurabile la denuncia del ragionamento presuntivo, perché non si indica sotto quale profilo siano stati violati i criteri di gravità e precisione dell’indizio; la ricorrente si limita ad asserire apoditticamente che dallo squilibrio contrattuale dovesse desumersi lo stato di bisogno, senza chiarire perché di squilibrio si sia trattato.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 1337 cod. civ. La ricorrente imputa all’azienda di avere introdotto nel contratto, dopo accordi sul compenso, la clausola limitativa, costringendo la struttura a sottoscriverla. Il giudice del rinvio ha escluso la scorrettezza della condotta, perché la clausola è stata inserita subito dopo l’apprendimento della determinazione regionale sul tetto di spesa e nulla è stato taciuto alla controparte. La censura, apodittica, non si confronta con la ratio decidendi, né contesta l’accertamento sull’inserimento della clausola conseguente alla delibera regionale.
La Corte aggiunge che l’affidamento è tutelabile solo se la condotta che lo lede è illecita: il giudice di merito, con accertamento in fatto, ha escluso tale illiceità. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate in ragione dell’esito alterno del giudizio.
Nota della Redazione
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