Interruzione del processo e termine di riassunzione decorre dalla comunicazione pec (Cass. civ. Sez. I n. 16141 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione dell’evento interruttivo effettuata dal difensore della parte colpita ai difensori delle altre parti costituite a mezzo posta elettronica certificata, nel corso del processo, equivale a formale notificazione e fa decorrere il termine trimestrale di riassunzione previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. L’art. 300 cod. proc. civ. ricollega l’effetto interruttivo automatico alla sola dichiarazione o notificazione dell’evento, senza richiedere l’allegazione del certificato di morte, che costituisce un quid pluris rispetto al fatto costitutivo dell’interruzione. L’effetto interruttivo è immediato e ope legis, con la conseguenza che la pronuncia del giudice ha carattere meramente ricognitivo e che il processo è interrotto dalla data di consegna della pec.
Il Fatto
La vicenda origina da una domanda risarcitoria proposta da un’investitrice nei confronti degli amministratori e di altri soggetti, in relazione all’acquisto di una quota azionaria rivelatasi infruttuosa. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza nell’identificazione dell’oggetto del giudizio.
Nel corso del giudizio di appello, il procuratore della parte appellante comunicava a mezzo pec, il 5 settembre 2018, la morte della propria assistita. Il difensore odierno ricorrente depositava il ricorso per riassunzione l’8 gennaio 2019, oltre il termine trimestrale che, secondo la Corte territoriale, scadeva il 5 dicembre 2018. La Corte di appello di Milano dichiarava pertanto l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza nella parte in cui la comunicazione pec era stata qualificata come idonea a far decorrere il termine di riassunzione, sostenendo che si trattasse di mera informazione di cortesia, priva di valore notificatorio, e che il termine dovesse decorrere dalla dichiarazione resa all’udienza del 14 novembre 2018.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21375 del 15/09/2017), che riconosce alla comunicazione a mezzo pec del difensore della parte colpita dall’evento interruttivo l’equivalenza con la formale notificazione. Tale conclusione si fonda sull’evoluzione dell’ordinamento processuale civile, che ha progressivamente attribuito alla posta elettronica certificata effetti prima equipollenti e poi sostitutivi dei mezzi tradizionali, dalle modificazioni dell’art. 125 cod. proc. civ. alla legge n. 53 del 1994, al d.l. n. 179 del 2012 e, da ultimo, al d.lgs. n. 149 del 2022.
Il passaggio centrale riguarda l’attitudine della comunicazione a produrre l’effetto proprio della legge. L’art. 300 cod. proc. civ. collega l’effetto interruttivo a due modalità alternative: la comunicazione a verbale di udienza o la notificazione fuori udienza dell’evento alle controparti. Nel caso concreto la comunicazione, indirizzata alle caselle pec ufficiali dei procuratori delle controparti, possiede un contenuto inequivocabile e non può essere relegata a mera cortesia, poiché l’atto è idoneo a produrre effetti processuali a prescindere dalle intenzioni del mittente.
La Corte confuta l’argomento fondato sulla mancata allegazione del certificato di morte. La norma ricollega effetti interruttivi automatici alla semplice notificazione dell’evento: la dichiarazione non deve essere accompagnata da documentazione attestante l’effettività del fatto, poiché l’interruzione decorre dalla data della dichiarazione e non da quella della morte. L’allegato rappresenta quindi un quid pluris ininfluente, salva l’ipotesi di non veridicità della dichiarazione, estranea alla specie.
Nemmeno rileva la riserva, contenuta nella comunicazione, di dichiarare l’evento a verbale della successiva udienza. Le due modalità previste dalla norma sono equipollenti, sicché il processo è interrotto dalla data di effettuazione della prima, restando processualmente superflua la ripetizione. Ne consegue che, come ribadito anche dalla sentenza impugnata, l’effetto interruttivo è immediato e la pronuncia del giudice ha carattere meramente ricognitivo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022). Al momento del deposito del ricorso per riassunzione il termine era dunque già decorso.
Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è parimenti infondato: il valore della domanda, indicato dallo stesso ricorrente, non eccede i parametri tabellari del d.m. n. 55 del 2014, e il potere discrezionale del giudice, contenuto tra minimo e massimo, non è sindacabile nel merito.
Nota della Redazione
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