Fideiussione solidale, creditore sceglie il garante senza insinuarsi al passivo (Cass. civ. Sez. III n. 16831 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione solidale, il creditore può agire indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, mediante domanda di ammissione al passivo, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie, senza che l’esercizio di tale facoltà di scelta integri il fatto del creditore rilevante ai sensi dell’art. 1955 cod. civ. L’insinuazione al passivo fallimentare costituisce condizione per poter agire verso il fideiussore solo se a favore di questi sia stato pattuito il beneficio di escussione. Il fatto del creditore, inoltre, non può consistere in una mera inazione, ma deve tradursi nella violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto. Il preteso fatto estintivo sopravvenuto del credito, ove non fatto valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, resta coperto dal giudicato.
Il Fatto
Un professionista, vantando un credito per prestazioni di avvocato maturato verso una società e assistito da fideiussione, notificava plurimi atti di precetto e avviava procedure esecutive rimaste infruttuose. Il credito era fondato su due decreti ingiuntivi non opposti.
Il creditore conveniva davanti al Tribunale il fideiussore, la di lui sorella e una banca, chiedendo la revocatoria dell’ipoteca volontaria costituita dal garante su una porzione del suo immobile e della successiva donazione della medesima quota alla sorella. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Brescia rigettava gli appelli del garante e della banca. Il garante ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che l’omessa insinuazione del creditore al passivo del fallimento della società debitrice avesse estinto l’obbligazione principale e liberato il fideiussore ai sensi dell’art. 1955 cod. civ. per fatto del creditore. Deduceva inoltre che, non essendo stato il credito opposto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non si fosse formato alcun giudicato.
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, trattati congiuntamente. Il fatto estintivo sopravvenuto avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, poiché la notifica era successiva alla dichiarazione di fallimento. Il decreto non opposto ha reso non più contestabile la qualità di creditore, e le procedure esecutive sono state avviate verso il fideiussore quando il termine per l’insinuazione al passivo era ormai decorso.
La Corte ha poi richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l’insinuazione al passivo è condizione per agire verso il fideiussore solo se a questi sia stato pattuito il beneficio di escussione. In caso di fideiussione solidale, il creditore esercita la facoltà di scelta propria delle obbligazioni solidali e può agire verso il debitore fallito o verso il garante nelle forme ordinarie, senza che ciò pregiudichi il diritto di surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Ha inoltre ribadito che il fatto del creditore ex art. 1955 cod. civ. non può consistere in una mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto. Quanto al terzo motivo, dedotto vizio di extra o ultra petizione per l’inversione dell’ordine delle domande revocatorie, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato: il Tribunale aveva pronunciato l’inefficacia di entrambi gli atti, preordinatamente collegati e volti a sottrarre l’unico immobile alla garanzia patrimoniale.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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