Fondo integrativo Enpi, iscrizione subordinata al decreto attuativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17111 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi integrativi di previdenza degli enti pubblici, la facoltà dei dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore della legge n. 70/1975 di chiedere l’iscrizione al fondo integrativo e il riscatto dei periodi pregressi, prevista dall’art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale che approva i criteri attuariali di calcolo dell’onere. In mancanza di tale decreto la fattispecie non è perfezionata e il lavoratore vanta soltanto un’aspettativa qualificata, non un diritto soggettivo pieno. Ne consegue che la cancellazione dal fondo, disposta dall’ente con restituzione dei contributi versati, è legittima. In tema di riassunzione, invece, il processo si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, restando irrilevante l’eventuale inesatta identificazione della controparte nella successiva vocatio in ius: ove questa sia viziata o inesistente, il giudice deve ordinarne la rinnovazione e non può dichiarare l’estinzione.

Il Fatto

Due lavoratori, assunti presso un ente pubblico nel dicembre 1975 e poi assegnati a un altro istituto, erano stati iscritti al fondo integrativo di previdenza dell’ente di provenienza, con trattenute operate sullo stipendio. Nel 2001 l’ente li aveva cancellati ex tunc dal fondo. I lavoratori avevano agito davanti al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento della posizione integrativa.

Dopo un regolamento di giurisdizione che aveva affermato la competenza del giudice ordinario, il tribunale aveva dichiarato improcedibile il ricorso per inesistenza della notifica, effettuata presso l’Avvocatura erariale quando l’ente era già stato incorporato nell’Inail. La Corte d’appello, in riforma, aveva ritenuto procedibile il ricorso e, nel merito, illegittima la cancellazione. L’Inail ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’Istituto censurava la declaratoria di procedibilità, è infondato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso da Cass. n. 6921/2019 e dalle precedenti Cass. nn. 2174/2016, 7161/2015, 21869/2013: la riassunzione si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria e con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi l’inesatta identificazione della controparte nell’atto. L’atto è valido per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. quando contiene gli elementi sufficienti a individuare il giudizio da proseguire.

La successiva notifica del ricorso e del decreto attiene alla vocatio in ius e non incide sulla tempestività della riassunzione ex art. 305 c.p.c. Ove sia viziata o inesistente, il giudice è tenuto a ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine perentorio, secondo l’applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., senza poter dichiarare l’estinzione del processo. La Corte d’appello ha quindi correttamente esaminato il merito.

Il secondo motivo è fondato e costituisce il nucleo del principio. L’art. 14, comma 2, legge n. 70/1975 conservava i fondi integrativi solo per il personale in servizio o già cessato alla data di entrata in vigore della legge; i lavoratori, assunti nel dicembre 1975, non rientravano in alcuna delle due categorie. L’art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, pur abrogando quel divieto, subordina la facoltà di iscrizione e di riscatto all’emanazione del decreto ministeriale recante gli aggiornamenti dei criteri attuariali, con termine di decadenza di novanta giorni decorrente dalla sua entrata in vigore.

La norma non ha quindi carattere immediatamente precettivo: prefigura una fattispecie a formazione progressiva che, in assenza del decreto attuativo, resta inoperante, e il termine di decadenza non può decorrere. Non convince il richiamo a Cass. n. 22403/2013, resa in tema di fondo Inam, secondo cui l’errata iscrizione sarebbe sanata dall’art. 18, comma 9. La necessità del decreto configura in capo ai lavoratori non un diritto soggettivo pieno, ma una semplice aspettativa qualificata. L’iscrizione, pur seguita da opzione per fatti concludenti e da trattenute, resta illegittima e non fa maturare alcun diritto pensionistico.

La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta l’originaria domanda. Dichiara la cessazione della materia del contendere verso i Ministeri, per la rinuncia all’azione dei lavoratori, e compensa le spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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