Iscrizione alla Cassa Geometri dovuta per la sola iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10878 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente la sola iscrizione all’albo professionale. Sono irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di ostacolo all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. L’art. 5 dello Statuto della Cassa, che richiama i geometri iscritti all’albo che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività, è coerente con i princìpi della legge n. 335 del 1995 e con la sostanziale delegificazione operata dal d.lgs. n. 509 del 1994.

Il Fatto

Il ricorrente, geometra iscritto all’albo professionale e alla gestione Artigiani INPS dal 1992, si opponeva a una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Geometri per le annualità dal 2007 al 2012. La pretesa contributiva conseguiva all’iscrizione automatica alla previdenza di categoria derivante dall’iscrizione all’albo.

Il primo giudice accoglieva l’opposizione, escludendo che dal ruolo di socio e amministratore di società derivasse un atto tipico della professione e non attribuendo rilievo a un unico atto compiuto nel 2010, isolato e gratuito. La Corte d’appello di Bologna, in riforma, accoglieva solo in parte la domanda e riteneva legittima la contribuzione per il 2010, anno in cui era stato compiuto un atto tipico della professione ancorché non oneroso. Contro la pronuncia il geometra proponeva ricorso per cassazione; la Cassa resisteva con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’evoluzione giurisprudenziale successiva al precedente Cass., sez. lav., n. 5375 del 2019, citato dal ricorrente ma non applicabile alla sentenza impugnata perché antecedente. Il Collegio richiama il principio affermato da Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188: dal momento in cui il geometra sceglie liberamente di iscriversi all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà verso i colleghi, che importano il pagamento di una contribuzione minima.

Su questa linea, l’art. 5 dello Statuto della Cassa definisce il sistema degli obblighi contributivi in coerenza con i princìpi della legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi volti ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. La Corte richiama anche Cass., sez. lav., n. 4568 del 2021 e Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191, ribadendo che l’imposizione del contributo obbligatorio e l’individuazione dei presupposti di fatto del carattere continuativo non estendono l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti. L’irrilevanza della natura occasionale e della mancata produzione di reddito è già desumibile dall’art. 22 della legge n. 773 del 1982.

Il secondo motivo del ricorso principale è infondato: la Corte territoriale ha argomentato sulla non necessarietà del carattere di continuità dell’attività, superando il discrimine tra primo e secondo comma dell’art. 22 della legge n. 773/1982, e ha ritenuto dovuta la contribuzione per un’attività priva di continuità e onerosità, fondando il proprio convincimento su autonoma ratio decidendi.

Quanto al ricorso incidentale, non risulta violato l’art. 2229 cod. civ., riferibile alla disciplina degli albi e delle professioni protette e non al regime speciale delle casse previdenziali privatizzate. Né è violato l’art. 5 dello Statuto, poiché la verifica della connessione tra attività gestoria e nucleo di professionalità è rimessa a un accertamento di fatto, che la sentenza impugnata ha compiuto escludendo, dall’esito delle prove costituende, un facere contiguo alla professione protetta.

È invece fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo all’omessa pronuncia sull’annualità 2012, per la quale non emergono elementi di accertamento idonei a una valutazione secondo i princìpi richiamati. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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