Mansioni superiori DSGA, la posizione economica non è assorbita dall’indennità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22800 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi incaricati delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi è regolato dall’art. 1, comma 45, legge n. 228 del 2012, disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia retributiva. L’indennità per lo svolgimento di tali mansioni dev’essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, nel quale va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento. Quest’ultima, pertanto, non può essere assorbita dall’indennità di mansioni superiori.

Il Fatto

Due assistenti amministrativi alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, inquadrati nella seconda posizione economica ai sensi dell’art. 50 CCNL 2006/2009 comparto scuola, hanno svolto le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi nei periodi indicati in ricorso. Per tali periodi hanno percepito l’indennità di mansioni superiori, ma il Ministero ha ritenuto assorbita in essa la seconda posizione economica, omettendone la corresponsione.

Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, ha respinto il ricorso con sentenza n. 34/2023. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 214/2024, ha confermato il rigetto. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008, prevista dall’art. 62 del CCNL scuola del 29.11.2007.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie l’unico motivo. Il Collegio richiama il principio espresso da Cass. n. 15198 del 2024, secondo cui la materia è disciplinata dall’art. 1, comma 45, legge n. 228 del 2012, che detta una disciplina speciale e derogatoria rispetto alla riserva di contrattazione collettiva.

Il comma 44 prevede le modalità di conferimento dell’incarico e di imputazione della spesa, mediante rinvio alla legge n. 549 del 1995. Il comma 45 stabilisce che la liquidazione del compenso avviene ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente incaricato.

La norma sopravvenuta deroga al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia retributiva, ispirato dagli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dal sesto comma dell’art. 52. Se lascia immutato il minuendo, essa modifica il sottraendo rispetto alla previsione contrattuale, valorizzando l’intero trattamento retributivo goduto dall’assistente.

Ne deriva che l’indennità differenziale si riduce con l’aumentare dell’anzianità e può azzerarsi per chi abbia superato i 21 anni di servizio. La Corte richiama Corte Cost. n. 108/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, e Corte Cost. n. 71/2021, che ha escluso il contrasto con l’art. 36 Cost.

Ai fini della quantificazione occorre dunque tener conto dell’intero trattamento goduto, includendovi la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità, determinata come differenziale, va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo, comprensivo di stipendio tabellare, posizione economica e indennità aggiuntiva. La Corte d’Appello si è discostata da tali principi: il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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