Errore materiale in dispositivo e correzione delle spese liquidate (Cass. civ. Sez. I n. 17359 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errore materiale, il contrasto tra la motivazione e il dispositivo del provvedimento integra un errore emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. La condanna alle spese pronunciata in favore della parte che non ha svolto alcuna attività difensiva, in difformità da quanto la stessa Corte ha dato atto nella motivazione, è frutto di mero errore materiale e va corretta nel senso che nulla è dovuto. Il procedimento di correzione non configura, di regola, ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, sicché non si provvede sulle spese.
Il Fatto
La società aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento recante contributi omessi, sanzioni, interessi e spese. La corte di appello aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che l’Istituto avesse provato il credito mediante le denunce trimestrali e che la cartella fosse sufficientemente specifica.
Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 26842 del 2018 di rigetto e con condanna della ricorrente alle spese. La società ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale, poiché la Corte, pur dando atto che l’Istituto si era limitato a depositare una procura senza svolgere attività difensiva, aveva comunque liquidato le spese in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. Il thema decidendum è circoscritto alla sussistenza di un errore materiale emendabile nel dispositivo del provvedimento impugnato.
Dagli atti di causa risulta che nel giudizio concluso con l’ordinanza n. 26842 del 2018 l’Istituto si era limitato a depositare una delega, senza svolgere alcuna attività difensiva.
Di tale circostanza la stessa ordinanza aveva dato atto: nella esposizione in fatto si riferisce il deposito della procura in calce alla copia notificata del ricorso e, al termine della motivazione, si dispone che non si deve provvedere sulle spese non avendo l’Istituto svolto attività difensiva.
Il contrasto tra la statuizione della motivazione e la condanna contenuta nel dispositivo configura, dunque, un errore materiale. La ricorrente era stata condannata a pagare le spese in favore della parte della quale la Corte aveva dato atto che non aveva svolto attività difensiva. L’errore è emendabile e la correzione deve disporre che nulla è dovuto per le spese all’Istituto.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte rileva che il giudizio ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa. Sul punto richiama Cass. Sez. U. n. 9438 del 2002 e n. 10203 del 2009, nonché Cass. n. 27196 del 2018 e n. 26566 del 2023. Ne consegue che nulla occorre statuire al riguardo.
La Corte dispone quindi la correzione dell’ordinanza n. 26842 del 2018, sostituendo nel dispositivo la condanna alle spese con la statuizione «nulla per le spese del giudizio di legittimità», con annotazione sull’originale del provvedimento corretto.
Nota della Redazione
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