Spese di lite in appello liquidate sotto i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4808 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del grado di appello non può essere contenuta in un importo inferiore ai minimi tariffari previsti per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi applicare i parametri del D.M. n. 55/2014 con riguardo al valore determinato ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. Ove il giudice del merito abbia violato tale regola, la Cassazione può cassare con decisione nel merito e rideterminare direttamente l’importo dovuto, quando la causa non richieda ulteriori accertamenti in fatto. Non è invece consentita, in sede di legittimità, la rideterminazione unitaria delle spese dei gradi precedenti in funzione dell’esito complessivo, allorché essi risultino già congruamente liquidati in base al principio di soccombenza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una domanda proposta nei confronti di un’azienda sanitaria regionale con cui la ricorrente chiedeva di dichiarare illegittimi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti e di accertare la natura subordinata del rapporto, con conseguente conversione a tempo indeterminato o, in via subordinata, risarcimento del danno e riconoscimento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c.
Il Tribunale dichiarava l’illegittimità dell’impiego per contrasto con l’art. 7 d.lgs. n. 165/2001, riconosceva il risarcimento ex art. 32 l. n. 183/2010 ma rigettava le differenze retributive. La Corte d’Appello ha accolto il ricorso della ricorrente per le differenze ex art. 2126 c.c., quantificate tramite consulenza tecnica. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione e la ricorrente ha replicato con ricorso incidentale, tra l’altro censurando la liquidazione delle spese del secondo grado.
La Motivazione della Corte
Investita dei tre motivi del ricorso principale e dei due motivi del ricorso incidentale, la Corte ha anzitutto rilevato che le censure dell’azienda si risolvono nella mera confutazione della valutazione circa gli elementi di fatto della subordinazione, operata dal giudice del merito nel suo discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio. Su tale base il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, non essendo sindacabile in sede di legittimità la ricostruzione fattuale.
Quanto al ricorso incidentale, è stato parimenti dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si imputava al giudice d’appello di non aver ricompreso nella condanna la regolarizzazione della posizione previdenziale: la Corte ha osservato che tale condanna non poteva essere emessa in questa sede in difetto della vocatio in ius dell’INPS, quale parte del rapporto previdenziale.
Mentre ha trovato accoglimento, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alle spese del secondo grado. Il giudice d’appello ha liquidato euro 1.800,00 a fronte di una controversia di valore pari a euro 46.230,83, ricadente nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, per il quale i minimi di tariffa ammontano a euro 3.500,00, detratta la fase istruttoria non svolta in appello. L’importo liquidato risulta quindi inferiore al minimo e deve essere corretto.
La censura relativa alla rideterminazione unitaria delle spese di entrambi i gradi è stata invece respinta. Le spese del primo grado, già determinate con decreto in euro 5.000,00, risultano congruamente liquidate alla luce di una soccombenza sostanzialmente piena, cosicché le spese complessive, come rideterminate, devono ritenersi correttamente attribuite.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa decisa nel merito, non richiedendo ulteriori accertamenti in fatto. La Corte ha condannato l’azienda al pagamento delle spese del secondo grado, rideterminate in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori, nonché delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, in capo alla ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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